Martelletto Tribunale
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Sebbene possa sembrare superfluo parlare di bocciatura giร  alla scuola primaria esistono dei casi eccezionali in cui il corpo docente, di concerto con il dirigente scolastico, puรฒ predisporla. Di recente sul tema รจ intervenuto il Tar Puglia, sollecitato dai genitori di una bambina per la quale era stato deciso di farle ripetere il primo anno delle scuole elementari. Di seguito i dettagli.

Bocciatura scuola primaria: cosa dicono i giudici

Il Tar Puglia si si รจ pronunciato con la sentenza n. 01082/2024, nella quale ha ripreso lโ€™art. 3 del D. Lgs. n. 62/2017, rubricato โ€œAmmissione alla classe successiva nella scuola primariaโ€, in cui viene stabilito che laย non ammissione alla classe successiva di un alunno frequentante la scuola primaria puรฒ essere disposta solo โ€œin casi eccezionali comprovati da specifica motivazioneโ€. Gli alunni e le alunne possono essere ammessi alla classe successiva anche qualora il livello di apprendimento raggiunto sia solo parziale o in via di prima acquisizione.

Ma quali devono essere le specifiche motivazioni che giustificano l’eccezionalitร  della bocciatura? I giudici non li hanno specificati lasciando intendere che debbano essere valutati da caso a caso. Lโ€™Istituto scolastico, nel caso di specie, aveva motivato il proprio giudizio di non ammissione evidenziando che la minore โ€œha frequentato in maniera saltuaria, facendo registrare un notevole numero di assenze rispettando, non sempre, le regole di convivenza scolasticaโ€, โ€œha manifestato scarso interesse, partecipazione poco adeguata e un impegno discontinuoโ€. Questa motivazione non รจ stata accolta dal Tar Puglia non facendo rientrare la specifica casistica in un’eccezione. Inoltre i giudici hanno ritenuto che il numero di assenze effettuato dalla minore era circostanza che non poteva assumere alcun rilievo ai fini della bocciatura.

Nell’accogliere quindi il ricorso della famiglia della bambina il Tar ha anche aggiunto che dalla documentazione pervenuta non si ravvisava un adeguato riscontro circa lโ€™intervenuta predisposizione in favore dellโ€™alunna, da parte dellโ€™Istituto scolastico, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento della minore, cosรฌ come stabilito dallโ€™art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017.