Martelletto Tribunale
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Sebbene possa sembrare superfluo parlare di bocciatura già alla scuola primaria esistono dei casi eccezionali in cui il corpo docente, di concerto con il dirigente scolastico, può predisporla. Di recente sul tema è intervenuto il Tar Puglia, sollecitato dai genitori di una bambina per la quale era stato deciso di farle ripetere il primo anno delle scuole elementari. Di seguito i dettagli.

Bocciatura scuola primaria: cosa dicono i giudici

Il Tar Puglia si si è pronunciato con la sentenza n. 01082/2024, nella quale ha ripreso l’art. 3 del D. Lgs. n. 62/2017, rubricato “Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria”, in cui viene stabilito che la non ammissione alla classe successiva di un alunno frequentante la scuola primaria può essere disposta solo “in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. Gli alunni e le alunne possono essere ammessi alla classe successiva anche qualora il livello di apprendimento raggiunto sia solo parziale o in via di prima acquisizione.

Ma quali devono essere le specifiche motivazioni che giustificano l’eccezionalità della bocciatura? I giudici non li hanno specificati lasciando intendere che debbano essere valutati da caso a caso. L’Istituto scolastico, nel caso di specie, aveva motivato il proprio giudizio di non ammissione evidenziando che la minore “ha frequentato in maniera saltuaria, facendo registrare un notevole numero di assenze rispettando, non sempre, le regole di convivenza scolastica”, “ha manifestato scarso interesse, partecipazione poco adeguata e un impegno discontinuo”. Questa motivazione non è stata accolta dal Tar Puglia non facendo rientrare la specifica casistica in un’eccezione. Inoltre i giudici hanno ritenuto che il numero di assenze effettuato dalla minore era circostanza che non poteva assumere alcun rilievo ai fini della bocciatura.

Nell’accogliere quindi il ricorso della famiglia della bambina il Tar ha anche aggiunto che dalla documentazione pervenuta non si ravvisava un adeguato riscontro circa l’intervenuta predisposizione in favore dell’alunna, da parte dell’Istituto scolastico, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento della minore, così come stabilito dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017.