Monte ore alla scuola primaria: una lettrice esprime un dubbio. “Buongiorno, sono un’insegnante di ruolo della scuola primaria. Nella mia scuola si sta pensando di tornare alle 30 ore settimanali (ora ne facciamo 28). Da qui è emersa la questione di come modificare il monte ore delle varie discipline. Qualcuno ha sottolineato che una legge (non si sa quale) impone minimo due ore a settimana di musica e arte. Voi mi potete confermare o confutare questa cosa? L’autonomia scolastica permette di modificare il numero di ore a settimana delle discipline?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

L’orario settimanale di insegnamento nella scuola primaria

La finalità del primo ciclo di istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Il D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, ha disciplinato il riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia. L’orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi fino a 30 ore in base alla disponibilità di organico dei docenti. Per attivare una classe a 24 ore si deve raggiungere il numero minimo di 15 iscritti che richiedano tale modello organizzativo.

L’avvocato risponde, continuando: Le famiglie possono chiedere anche il tempo pieno di 40 ore settimanali; esso viene autorizzato in base alla disponibilità dei posti, dell’organico dei docenti e dei servizi disponibili nella singola scuola. Le singole istituzioni scolastiche, sulla base della delibera del proprio consiglio di istituto, definiscono l’organizzazione dell’orario scolastico in sei o cinque giorni settimanali, con o senza rientri pomeridiani per le classi a 24, 27 e 30 ore. L’art.7, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 2004, n. 59 (Riforma Moratti), prevede che l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria sia di 891 ore, alle quali le singole scuole aggiungono altre 99 ore di attività e attività opzionali facoltative, eccedenti l’orario annuale obbligatorio, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato. Questo orario non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Le discipline obbligatorie

All’interno dell’orario così previsto il D.M. 16 novembre 2012, n. 242, recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, aggiornate nel 2018, individuano le discipline obbligatorie insegnate nei 5 anni di scuola primaria: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, musica, arte e immagine, educazione fisica, educazione, religione cattolica/attività alternativa.

L’insegnamento della Religione cattolica/attività alternative ha uno specifico orario settimanale di 2 ore, pari a 66 ore annuali (DPR 751/1985, CM 368/85). L’insegnamento dell’educazione motoria si svolge per due ore a settimana che incrementano l’orario settimanale, ad eccezione dell’orario di 40 ore che rimane invariato. L’Educazione civica è stata introdotta dal 2020/2021 con la L. n. 92/2019 (che ha sostituito la precedente ‘Cittadinanza e Costituzione’) e si deve svolgere per almeno 33 ore annuali, attraverso l’insegnamento delle altre materie curricolari e senza aumentare il monte orario complessivo.

La determinazione del monte ore per ogni disciplina

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e)”.

Ciò significa che nella scuola primaria l’orario è organizzato in base alla flessibilità orizzontale e le scuole stabiliscono in autonomia la distribuzione delle ore di insegnamento fra le singole materie, ad eccezione di quanto descritto sopra per educazione civica, religione cattolica/attività alternativa ed educazione motoria. In conclusione, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, spetta alle Istituzioni Scolastiche determinare il monte ore settimanale per ciascuna disciplina, con l’eccezione delle sole educazione civica, ed. motoria e religione/attività alternativa. Conseguentemente non è previso un numero definito di ore per le discipline Musica ed Arte.

Integrazione

Dopo aver letto questo articolo, la lettrice ci scrive: “ho inoltrato ai colleghi la vostra risposta e mi è stato citato il D.M 10.9.91 che indica l’orario minimo di ogni disciplina della scuola primaria. Vi chiedo gentilmente se potete verificare e se è ancora in vigore un monte ore minimo”.

L’avvocato Altieri risponde: Il D.M. 10 settembre 1991, concernente la definizione di criteri per l’aggregazione delle materie per ambiti disciplinari nonché per la ripartizione del tempo da dedicare alle diverse discipline del curricolo, è stato emanato in applicazione dell’art. 5, comma 7, della L. 5 giugno 1990, n. 148 (la Legge che ha introdotto l’organizzazione modulare nella scuola primaria). L’art. 7 della L. n. 148/90 fissava inderogabilmente in 27 ore settimanali l’orario minimo delle attività didattiche curricolari. Successivamente, la L. 15 marzo 1997 n. 59 (cd. Legge Bassanini), all’art. 21, ha introdotto nella scuola il concetto di autonomia, che ha trovato piena espressione nel DPR 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), il quale ha distinto l’autonomia scolastica in: autonomina didattica, autonomia organizzativa e autonomia di ricerca.

Con particolare riferimento all’autonomia organizzativa, l’art. 5, comma 3, del DPR n. 275/99 recita che “3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.

Dunque, l’impianto normativo scolastico basato sulla rigidità della L. n. 148/90, compreso quello relativo al tempo da dedicare alle singole discipline previsto dal D.M. 10 settembre 1991, è stato superato dalla flessibilità nell’organizzazione dell’orario complessivo e di quello destinato alle singole discipline introdotta dal DPR n. 275/99 (nei termini già illustrati in precedenza nell’articolo).