Docente scuola primaria in part time: è obbligato a svolgere la programmazione un giorno in cui non è in servizio? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, sono una docente di scuola primaria, in regime part-time verticale a 12 ore da qualche anno. So che sono tenuta a partecipare a tutte le attività funzionali all’insegnamento anche se convocate nei giorni in cui non sono in servizio. La mia ora settimanale di programmazione però fa parte dell’orario di servizio e non delle ore (40+40) previste per attività collegiali/ attività funzionali all’insegnamento. È legittimo quindi che io debba obbligatoriamente svolgerla nel giorno in cui viene svolta nella mia scuola, anche se in quella giornata io, per contratto, non sono in servizio? Posso chiedere di svolgere tale ora in una delle giornate di servizio?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Limiti al principio di proporzionalità del part time
Come si è già avuto modo di chiarire, al docente in part time si applica il principio di proporzionalità solo con riferimento alle 40 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento di cui alla lettera b del comma 3 dell’art. 29 CCNL 2006-09, ossia “consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione”. Nessuna riduzione oraria è prevista per la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento di cui alla lettera a) della citata norma, ossia “Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative”.
A livello normativo ciò è espressamente previsto dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, contenente “Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”, che all’art. 7, comma 7, così dispone “Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”.
L’intervento della Corte di Cassazione
A confermare la legittimità di questo impianto normativo è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 7320 del 14.03.2019 che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le modalità con cui il docente part time deve partecipare alle attività funzionali. Gli Ermellini dopo aver precisato che la ratio della riduzione oraria solo per le attività previste dalla lett. a) della norma contrattuale sta nel fatto che “l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato”, hanno chiarito che la pretesa del docente di svolgere le attività collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l’attività di insegnamento, oltre a non avere alcun fondamento normativo, porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale.
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, le esigenze d’istituto sono senz’altro prevalenti sulle esigenze del singolo docente in part time, anche considerando che l’obbligo di partecipare all’attività degli organi collegiali, con modalità temporali eguali per tutti i docenti, in quanto decisamente contenuto, non è certo tale da snaturare il rapporto a tempo parziale, perché, diversamente, si finirebbe per rendere il rapporto a tempo parziale incompatibile con la funzione medesima.
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che il docente in parti time verticale è tenuto a partecipare alle attività funzionali di cui alla lett. a) del comma 3 dell’art. 29 CCNL 2006-09, anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.
Estensione del principio espresso dalla Cassazione
Orbene, le motivazioni utilizzate dalla Suprema Corte per concludere che il docente in part time è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento (necessaria prevalenza delle esigenze d’istituto sulle esigenze del docente in part time; rischio di paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale; rischio di incompatibilità del part time con la funzione docente), trovano applicazione anche nel caso della partecipazione del docente di scuola primaria in part time verticale alla programmazione settimanale fissata in giornate in cui egli non è in servizio. Si deve, quindi, ritenere che il docente di scuola primaria in part time verticale sia tenuto a partecipare alla programmazione settimanale anche se calendarizzata in giorni della settimana non coincidenti con quelli in cui svolge attività di insegnamento.