Docente scuola primaria in part time: รจ obbligato a svolgere la programmazione un giorno in cui non รจ in servizio? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, sono una docente di scuola primaria, in regime part-time verticale a 12 ore da qualche anno. So che sono tenuta a partecipare a tutte le attivitร  funzionali allโ€™insegnamento anche se convocate nei giorni in cui non sono in servizio. La mia ora settimanale di programmazione perรฒ fa parte dellโ€™orario di servizio e non delle ore (40+40) previste per attivitร  collegiali/ attivitร  funzionali allโ€™insegnamento. รˆ legittimo quindi che io debba obbligatoriamente svolgerla nel giorno in cui viene svolta nella mia scuola, anche se in quella giornata io, per contratto, non sono in servizio? Posso chiedere di svolgere tale ora in una delle giornate di servizio?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Limiti al principio di proporzionalitร  del part time

Come si รจ giร  avuto modo di chiarire, al docente in part time si applica il principio di proporzionalitร  solo con riferimento alle 40 ore previste per le attivitร  funzionali allโ€™insegnamento di cui alla lettera b del comma 3 dellโ€™art. 29 CCNL 2006-09, ossia โ€œconsigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per lโ€™inclusioneโ€. Nessuna riduzione oraria รจ prevista per la partecipazione alle attivitร  funzionali allโ€™insegnamento di cui alla lettera a) della citata norma, ossia โ€œCollegio dei docenti, ivi compresa l’attivitร  di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attivitร  educative nelle scuole dellโ€™infanzia e nelle istituzioni educativeโ€.

A livello normativo ciรฒ รจ espressamente previsto dellโ€™O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, contenente โ€œDisposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuolaโ€, che allโ€™art. 7, comma 7, cosรฌ dispone โ€œLe ore relative alle attivitร  funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2ยฐ e 3ยฐ comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attivitร  di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrร  determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilitoโ€.

L’intervento della Corte di Cassazione

A confermare la legittimitร  di questo impianto normativo รจ intervenuta la Cassazione con lโ€™ordinanza n. 7320 del 14.03.2019 che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le modalitร  con cui il docente part time deve partecipare alle attivitร  funzionali. Gli Ermellini dopo aver precisato che la ratio della riduzione oraria solo per le attivitร  previste dalla lett. a) della norma contrattuale sta nel fatto che โ€œl’apporto che il docente a tempo parziale รจ chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, รจ del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non puรฒ subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnatoโ€, hanno chiarito che la pretesa del docente di svolgere le attivitร  collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l’attivitร  di insegnamento, oltre a non avere alcun fondamento normativo, porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di piรน docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale.

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, le esigenze d’istituto sono senzโ€™altro prevalenti sulle esigenze del singolo docente in part time, anche considerando che l’obbligo di partecipare all’attivitร  degli organi collegiali, con modalitร  temporali eguali per tutti i docenti, in quanto decisamente contenuto, non รจ certo tale da snaturare il rapporto a tempo parziale, perchรฉ, diversamente, si finirebbe per rendere il rapporto a tempo parziale incompatibile con la funzione medesima.

In conclusione, la Cassazione ha stabilito che il docente in parti time verticale รจ tenuto a partecipare alle attivitร  funzionali di cui alla lett. a) del comma 3 dellโ€™art. 29 CCNL 2006-09, anche se la convocazione รจ disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

Estensione del principio espresso dalla Cassazione

Orbene, le motivazioni utilizzate dalla Suprema Corte per concludere che il docente in part time รจ tenuto a partecipare all’attivitร  collegiale anche se la convocazione รจ disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento (necessaria prevalenza delle esigenze d’istituto sulle esigenze del docente in part time; rischio di paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di piรน docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale; rischio di incompatibilitร  del part time con la funzione docente), trovano applicazione anche nel caso della partecipazione del docente di scuola primaria in part time verticale alla programmazione settimanale fissata in giornate in cui egli non รจ in servizio. Si deve, quindi, ritenere che il docente di scuola primaria in part time verticale sia tenuto a partecipare alla programmazione settimanale anche se calendarizzata in giorni della settimana non coincidenti con quelli in cui svolge attivitร  di insegnamento.