Responsabilità del docente al cambio d’ora. Il quesito ci viene riproposto regolarmente, e anche questa volta una lettrice chiede: “Salve, sono una docente di scuola secondaria e ho un dubbio in merito alla vigilanza degli alunni. Se uno studente si allontana dalla classe al cambio dell’ora senza che nessuno se ne accorga, di chi è la responsabilità? Del docente che esce o di quello che entra? Grazie per la risposta.” L’avvocato Maria Rosaria Altieri ha scritto la risposta alla domanda.

Obbligo di vigilanza e normativa

Ci siamo già occupati della tematica della responsabilità dei docenti al cambio dell’ora, mettendo in evidenza che si tratta di questioni particolarmente spinose, che non si prestano ad una soluzione univoca, in quanto ogni caso è a sé e va considerato nella sua specificità. Tuttavia, è possibile fornire una risposta al quesito posto alla luce della normativa e della recente giurisprudenza che, siamo ben consapevoli, spesso non appare essere molto consapevole delle problematiche che vivono le realtà scolastiche con particolare riferimento alla carenza del personale e alla difficoltà di gestione degli alunni.

L’obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti è regolato dagli artt. 2047 e 2048 c.c., i quali prevedono l’esclusione di responsabilità del docente solo in ipotesi in cui vi è la prova che non sia stato possibile impedire il fatto. È necessario, quindi, dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). È bene precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione della responsabilità, si deve tener conto dell’età e del grado di maturità degli alunni, in quanto la responsabilità del docente “si configura diversamente a seconda dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto” (Corte di Cassazione Penale, sent. n. 37766 del 12 settembre 2019).

La responsabilità del docente al cambio d’ora

Quanto alla responsabilità del docente al cambio dell’ora, non è assolutamente consentito lasciare la classe incustodita perché si deve andare a svolgere lezione in altra classe. La Corte dei Conti, sez. III, con la sentenza n. 1623 del 19.02.1994, ha ritenuto infatti che “l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”. Non vale ad escludere la responsabilità del docente per omessa vigilanza l’esistenza della prassi nell’Istituto in base alla quale al cambio dell’ora la classe viene lasciata incustodita per raggiungere la classe in cui si ha lezione l’ora successiva, o l’eventuale assenza di situazioni di pericolo, oppure, ancora, la funzione educativa dell’auto-responsabilizzazione degli alunni o, infine, che il docente debba raggiungere nel cambio dell’ora gli alunni più piccoli (Tribunale di Tivoli, sent. n. 32 del 20/01/2018).

Tanto premesso, quando al cambio dell’ora il docente dell’ora successiva tarda ad arrivare, si dovrà segnalare al Dirigente Scolastico (o a chi ne fa le veci, come il responsabile di plesso) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Infatti, la Corte dei Conti, con la sentenza n. 86/92 ha chiarito che “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.  Sul punto, il CCNL Scuola 2006/2009 alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A, espressamente attribuisce al collaboratore scolastico compiti “di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

La risposta al quesito

Dunque, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, si può rispondere al quesito posto affermando che, terminata la propria ora, il docente continua ad avere la responsabilità della classe, in quanto gli alunni restano a lui affidati, fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. In caso di ritardo del collega che deve subentrare, il docente dovrà segnalare il ritardo alla dirigenza (o al responsabile di plesso) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Il docente sarà esonerato da responsabilità solo se il collaboratore scolastico ha ricevuto l’affidamento effettivo degli alunni. Se il docente che entra in classe dopo il cambio dell’ora, non trova un alunno, ferma restando la responsabilità del docente dell’ora precedente che ha lasciato gli alunni incustoditi, dovrà subito informare la dirigenza (o lo staff del Dirigente) e il collaboratore scolastico al quale spetta la vigilanza sul piano, ma non dovrà mai lasciare la classe per andare a cercare l’alunno.

Il caso di Milano

Una considerazione conclusiva sull’impostazione assunta dalla giurisprudenza che si è si qui ampiamente illustrata: nella realtà scolastica (che chi scrive ben conosce) il personale docente e non docente si trova a fare i conti con una complessità di situazioni ed una grave e cronica carenza del personale che mal si concilia con le soluzioni adottate dalla magistratura, la quale “talvolta” giunge a conclusioni paradossali. Una tra tutte il caso della maestra di Milano, condannata in primo grado per omicidio colposo nei confronti del piccolo Leonardo, un bimbo di 5 anni e mezzo frequentante la prima elementare della scuola Pirelli di Milano che, nell’ottobre del 2019, uscito dall’aula per andare in bagno, aveva perso la vita dopo essere precipitato nella tromba delle scale. L’insegnante era accusata di aver «omesso la dovuta vigilanza sul bambino», avendogli consentito di «recarsi ai servizi igienici fuori dall’orario programmato» e non accertandosi che fosse preso in carica dalla bidella nel tragitto fra la classe e il bagno.

Solo all’esito del giudizio d’appello l’insegnate veniva assolta in quanto “nonostante l’omissione di cui si è resa responsabile (consistita nel non avere assicurato la sorveglianza dell’alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l’accompagnamento di un collaboratore scolastico) il bambino veniva a un certo punto ugualmente preso in carico da chi aveva un’autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo”, ovvero la collaboratrice scolastica.