Responsabilità del docente al cambio d’ora. Il quesito ci viene riproposto regolarmente, e anche questa volta una lettrice chiede: “Salve, sono una docente di scuola secondaria e ho un dubbio in merito alla vigilanza degli alunni. Se uno studente si allontana dalla classe al cambio dell’ora senza che nessuno se ne accorga, di chi è la responsabilità? Del docente che esce o di quello che entra? Grazie per la risposta.” L’avvocato Maria Rosaria Altieri ha scritto la risposta alla domanda.
Obbligo di vigilanza e normativa
La responsabilità del docente al cambio d’ora
Quanto alla responsabilità del docente al cambio dell’ora, non è assolutamente consentito lasciare la classe incustodita perché si deve andare a svolgere lezione in altra classe. La Corte dei Conti, sez. III, con la sentenza n. 1623 del 19.02.1994, ha ritenuto infatti che “l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”. Non vale ad escludere la responsabilità del docente per omessa vigilanza l’esistenza della prassi nell’Istituto in base alla quale al cambio dell’ora la classe viene lasciata incustodita per raggiungere la classe in cui si ha lezione l’ora successiva, o l’eventuale assenza di situazioni di pericolo, oppure, ancora, la funzione educativa dell’auto-responsabilizzazione degli alunni o, infine, che il docente debba raggiungere nel cambio dell’ora gli alunni più piccoli (Tribunale di Tivoli, sent. n. 32 del 20/01/2018).
Dunque, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, si può rispondere al quesito posto affermando che, terminata la propria ora, il docente continua ad avere la responsabilità della classe, in quanto gli alunni restano a lui affidati, fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. In caso di ritardo del collega che deve subentrare, il docente dovrà segnalare il ritardo alla dirigenza (o al responsabile di plesso) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Il docente sarà esonerato da responsabilità solo se il collaboratore scolastico ha ricevuto l’affidamento effettivo degli alunni. Se il docente che entra in classe dopo il cambio dell’ora, non trova un alunno, ferma restando la responsabilità del docente dell’ora precedente che ha lasciato gli alunni incustoditi, dovrà subito informare la dirigenza (o lo staff del Dirigente) e il collaboratore scolastico al quale spetta la vigilanza sul piano, ma non dovrà mai lasciare la classe per andare a cercare l’alunno.
Il caso di Milano
Una considerazione conclusiva sull’impostazione assunta dalla giurisprudenza che si è si qui ampiamente illustrata: nella realtà scolastica (che chi scrive ben conosce) il personale docente e non docente si trova a fare i conti con una complessità di situazioni ed una grave e cronica carenza del personale che mal si concilia con le soluzioni adottate dalla magistratura, la quale “talvolta” giunge a conclusioni paradossali. Una tra tutte il caso della maestra di Milano, condannata in primo grado per omicidio colposo nei confronti del piccolo Leonardo, un bimbo di 5 anni e mezzo frequentante la prima elementare della scuola Pirelli di Milano che, nell’ottobre del 2019, uscito dall’aula per andare in bagno, aveva perso la vita dopo essere precipitato nella tromba delle scale. L’insegnante era accusata di aver «omesso la dovuta vigilanza sul bambino», avendogli consentito di «recarsi ai servizi igienici fuori dall’orario programmato» e non accertandosi che fosse preso in carica dalla bidella nel tragitto fra la classe e il bagno.
Solo all’esito del giudizio d’appello l’insegnate veniva assolta in quanto “nonostante l’omissione di cui si è resa responsabile (consistita nel non avere assicurato la sorveglianza dell’alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l’accompagnamento di un collaboratore scolastico) il bambino veniva a un certo punto ugualmente preso in carico da chi aveva un’autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo”, ovvero la collaboratrice scolastica.