Novità in arrivo dal prossimo anno scolastico 2024/25 per quanto riguarda il voto in condotta e la sospensione degli studenti, secondo quanto proposto dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La riforma del voto in condotta, inizialmente, era inclusa del disegno di legge riguardante la riforma degli istituti tecnici e professionali ma poi è stata depennata per dare origine a un nuovo provvedimento sé stante.
Riforma del voto in condotta: il contenuto della relazione tecnica al DDL
L’obiettivo prefissato dal ministro Valditara è quello di ‘ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza dei docenti, assicurando un ambiente di lavoro sereno per il personale scolastico e un percorso formativo efficace per gli studenti’.
Riportiamo qui sotto il contenuto dell’articolo 3 della relazione tecnica dello schema del disegno di legge inerente la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studente.
Articolo 3 della relazione tecnica
Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato dall’articolo 1, comma 3.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.»; b) all’articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.»; c) all’articolo 13, comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo»; 2) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.». d) all’articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.».
Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «attiva» sono aggiunte le seguenti: «e solidale».
Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del Sistema nazionale di istruzione, e di rimettere al centro il principio della responsabilità, e restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell’autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:
- a) apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
- 1. l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2. l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
b) apportare le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
- 1. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2. conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- 3. prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.