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classe vuota

Sono molti gli insegnanti che, nel corso della loro carriera, hanno lavorato sia su scuole paritarie che su scuole statali. Spesso le paritarie rappresentano ‘un porto sicuro’ per poter avere intanto un contratto qualora non si fosse certi di ricevere una nomina di supplenza dalle Gae o dalle Gps. E così alcuni docenti lavorano presso le scuole paritarie ma mantengono anche l’iscrizione nelle Gps maturando nel frattempo esperienza e punteggio. Una casistica particolare riguarda poi coloro che intendono lavorare in contemporanea sia in ambito statale che privato: ma è possibile questa eventualità? Facciamo chiarezza.

Completamento orario tra scuole statali e paritarie: le regole da seguire

Per rispondere subito al suindicato dubbio partiamo col dire che non è preclusa la possibilità di insegnare in contemporanea su scuole statali e paritarie. Devono però essere rispettate alcune precise regole, che ricaviamo dall’ormai datato DM 131/2007 ma soprattutto dall’O.M 88/2024 all’art 13, comma 20 e 21, riguardante il completamento dell’orario:

“L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia
cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.”

Per riassumere quindi le regole da tenere presente sono:

  • il completamento può realizzarsi solo se l’orario è compatibile. Quindi se si hanno ore nella scuola secondaria di primo grado, è possibile completare con altre ore sempre alla secondaria di primo grado, o anche nella secondaria di secondo grado, ma non con ore di infanzia o primaria perchè l’orario complessivo di insegnamento è differente;
  • si può effettuare il completamento anche tra scuola statale e scuola non statale;
  • nel completamento non si può superare il “limite orario”, corrispondente a 18 ore per la secondaria, 22 ore per la primaria, 25 ore per l’infanzia;
  • il completamento, anche tra scuola non statale e statale, è possibile in una sola provincia;
  • non si può superare l’orario obbligatorio dei docenti di ruolo.