È quanto stabilito il 3 gennaio scorso dalla Corte d’Appello di Roma, che ha ritenuto eccessivamente ed ingiustificatamente lungo il processo amministrativo incardinato da alcuni docenti, specializzati sul sostegno con TFA, che avevano adito il TAR Lazio al fine di ottenere l’inserimento nella IV fascia aggiuntiva delle GaE. Il Giudizio amministrativo, promosso dall’ANIEF e patrocinato dall’Avv. Fortunato Niro del foro di Larino, si era concluso con esito negativo, dopo oltre 7 anni.
Equa riparazione per durata eccessiva del processo
L‘Avv. Niro, quindi, proponeva innanzi alla Corte d’Appello di Roma, in favore dei propri assistiti, ricorso per ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), chiamando in causa il MEF. La Corte d’Appello di Roma, considerato che il giudizio al TAR si era protratto per ben 7 anni, 2 mesi, 19 giorni e che non vi erano state stasi processuali imputabili ai ricorrenti, riteneva sussistente un significativo pregiudizio per i ricorrenti, oggettivamente ricollegabile all’eccessiva durata del giudizio amministrativo.
Sulla base di questi presupposti, la Corte accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente, la somma di € 840,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, ingiungendo, altresì, al MEF di rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio.
Avvocato Maria Rosaria Altieri