Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ottengono una vittoria legale con la recente decisione del Tribunale di Treviso, dove il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha dichiarato nullo un licenziamento disciplinare e ha ordinato la reintegrazione del collaboratore scolastico coinvolto.

Il caso giudiziario del Collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico, incluso nelle Graduatorie di Circolo e d’Istituto per il personale ATA nel triennio 2018-2021 nella provincia di Treviso, ha lavorato presso la scuola paritaria “La Fenice di Mutolo Giulia” a Nocera Inferiore. Il procedimento disciplinare, inizialmente avviato e poi archiviato, è stato ripreso nel febbraio 2023, culminando nel licenziamento nell’estate dello stesso anno. L’azione disciplinare si basava su contestazioni riguardanti la validità del servizio dichiarato, supportate da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e da un’ordinanza del G.I.P. di Nocera Inferiore del 2022, collegata a un’indagine su presunti falsi titoli di servizio.

Le difese degli Avvocati Esposito e Santonicola

I legali hanno presentato un dettagliato ricorso contro il licenziamento, evidenziando violazioni procedurali da parte dell’USR Veneto – ATP di Treviso:

  1. Non sospensione del procedimento: Il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, secondo l’art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001.
  2. Mancata tempestività nell’accertamento: L’amministrazione scolastica ha agito con eccessiva lentezza nell’analizzare le dichiarazioni del collaboratore.
  3. Buona fede del Collaboratore: Il lavoratore ha agito in buona fede, supportato da documentazione ufficiale come cedolini paga e certificazione unica.
  4. Validità del servizio: È stata difesa la validità del servizio presso l’Istituto paritario “La Fenice”.
  5. Mancanza di vantaggio per il lavoratore: si è dimostrato come, anche considerando non valido il servizio prestato presso l’Istituto paritario, la decurtazione del punteggio non avrebbe impedito, al collaboratore scolastico, la sua assunzione con contratti a tempo determinato e quindi il raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l’inserimento nella graduatoria permanente.
  6. Difesa contro la prova penale: Contestata l’affidabilità dell’ordinanza del G.I.P. di Nocera Inferiore.

La sentenza

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha accolto il ricorso degli avvocati Esposito e Santonicola, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione del collaboratore con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La decisione ha sottolineato l’insufficienza di prove da parte dell’amministrazione per dimostrare le accuse e l’errore procedurale nel riaprire il procedimento disciplinare.

Conclusioni del Tribunale del lavoro di Treviso

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata:

  • Annulla il licenziamento impugnato e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli l’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal licenziamento alla reintegra nei limiti di 24 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
  • Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.