In seguito alla recentissima sentenza N. 15208 del 13 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha provveduto a disporre, a seguito di giudizio di ottemperanza, la nomina ‘nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di cui in dispositivo’.

Mancata esecuzione di una sentenza da parte del Ministero dell’Istruzione

La vicenda, come riferisce l’avvocato Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, trae origine dalla mancata esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione veniva condannato a corrispondere alla ricorrente, retribuzioni maturate dal 1° settembre 2010 al 9 ottobre 2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo. La parte ricorrente, però, nonostante la vittoria conseguita dinanzi al Tribunale di Roma e la notifica della sentenza, passata in giudicato, non riusciva ad ottenere le retribuzioni che le erano state riconosciute. 

Il TAR del Lazio, di conseguenza, dopo aver verificato la sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato e notificata e l’inerzia dell’Amministrazione resistente, stabiliva la nomina di un commissario ad acta. La peculiarità della predetta pronuncia consiste nella circostanza che il commissario ad acta nominato è direttamente nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.