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Per il servizio militare ATA prestato non in costanza di nomina spettano 6 punti l’anno. È quanto stabilito dalla sez. Lavoro del Tribunale di Roma con la recentissima sentenza del 2 aprile scorso, che ha accolto integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzina Salvatore del foro di Avellino in favore di alcuni aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA di terza fascia.

ATA III fascia e servizio militare prestato non in costanza di nomina

Il Tribunale ha totalmente condiviso le argomentazioni difensive dell’Avv. Salvatore la quale ha rappresentato l’illegittimità della previsione contenuta nel D.M. 3.3.2021 n. 50 che statuisce la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego con un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, in virtù del principio della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie.

Nello specifico, il Giudice ha premesso che l’art. 2050 del d. lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Le conclusioni del tribunale di Roma

Secondo il Tribunale capitolino l’art. 2050 citato si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994 TU in materia di istruzione, che stabilisce che i periodi di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti della carriera. Conseguentemente il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche ai fini dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Il Tribunale quindi ha concluso disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento e condannano il MIM a riconoscere ai ricorrenti il punteggio di 0,50 punto al mese o frazione di 15 gg, per un massimo di 6 punti l’anno il servizio militare obbligatorio (o il servizio civile sostitutivo) prestato non in costanza di nomina, con refusione delle spese di giudizio. La sentenza di Napoli.

Avvocato Maria Rosaria Altieri