La Corte d’Appello di Roma ha recentemente fornito le motivazioni dietro la sua sentenza in materia di attribuzione dei punti per la posizione nelle graduatorie ATA, una decisione cruciale visto l’imminente aggiornamento delle graduatorie stesse. Presieduta dal dottor Stefano Scarafoni, la terza sezione lavoro ha espresso il suo consenso alle argomentazioni presentate dallo Studio Legale Esposito & Santonicola, facendo riferimento a una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 41.894 del 2021). Questa sentenza stabilisce che il servizio militare di leva, o il servizio civile svolto come sua alternativa, deve essere considerato valido ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli pubblici, indipendentemente dal mantenimento di un rapporto di lavoro durante il servizio.

Sei punti nelle graduatorie ATA col servizio militare o civile

I giudici hanno chiarito che, secondo l’articolo 485, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola, il periodo di leva o il servizio civile equivalente sono validi a tutti gli effetti, senza necessità di un contemporaneo rapporto di impiego. L’interpretazione dell’articolo 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare proposta dalla Corte mira a una lettura integrata e coerente con il quadro normativo generale, estendendo l’applicabilità della norma in modo da garantire un trattamento equo del servizio militare di leva, anche al di fuori di un contesto lavorativo.

Questa sentenza è considerata notevole perché sostiene che la normativa, letta in un contesto più ampio e in armonia con altre disposizioni, non debba essere interpretata in modo restrittivo, ma piuttosto in maniera inclusiva, riconoscendo il servizio di leva come valido per i concorsi pubblici, indipendentemente dalle circostanze lavorative in cui è stato prestato. Questo approccio riflette un principio di equità, in linea con l’articolo 52, comma 2, della Costituzione, valorizzando il servizio militare come contributo importante alla società, meritevole di essere riconosciuto al pari di altri servizi in ambito civile.

In conclusione

In conclusione, la Corte ha accolto l’appello, riconoscendo all’appellante il diritto allassegnazione completa dei punti per il servizio militare, anche se non svolto in concomitanza con un incarico nominativo, nelle graduatorie per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. I giudici hanno stabilito che il servizio di leva merita una valutazione integrale, a prescindere dalle specifiche condizioni di impiego, contrariamente a quanto previsto dal DM n. 50221, che limitava il riconoscimento del servizio militare ai soli periodi di lavoro concorrenti, influenzando in tal modo il posizionamento nelle graduatorie ATA.