La vicenda dei docenti delle scuole paritarie, a cui oggi è negato il punteggio pre-ruolo, è una delle più gravi ingiustizie perpetrate in danno dei lavoratori della scuola. Lo Stato italiano è venuto meno all’impegno di riconoscere il mantenimento del livello più elevato e più stabile diritto ad eque condizioni di lavoro, poiché’ gli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie si trovano in una situazione comparabile a quella degli insegnanti a tempo indeterminato delle scuole statali, per quanto riguarda il tipo di lavoro e le condizioni di formazione e di impiego, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica, riconosciuta dalla stessa normativa interna come identica ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento delle Graduatoria permanenti, ora ad esaurimento (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001). Ma non è tutto.

Servizio scuole paritarie e Stato Italiano

Lo Stato italiano è venuto meno, sia all’impegno di riconoscere il mantenimento del livello più elevato e più stabile diritto ad eque condizioni di lavoro, sia ai principi generali del vigente diritto eurocomunitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, poiché agli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie, non viene riconosciuta la retribuzione aggiuntiva collegata all’anzianità, invece erogata agli insegnanti a tempo determinato delle scuole statali, comunali, parificate, pareggiate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandati femminili, che si trovano in una situazione comparabile agli insegnanti delle Scuole Paritarie per quanto riguarda la natura del lavoro, le funzioni, i servizi e gli obblighi professionali, nonché le condizioni di formazione e di impiego rispetto agli insegnanti delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000, svolgendo le stesse mansioni ed acquisendo, attraverso il maturare dell’esperienza didattica, le medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca degli insegnanti delle scuole paritarie.

Come tutelare i propri diritti

Attualmente la vicenda è ferma in Corte di Giustizia, grazie al rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale del Lavoro di Padova. Nelle more di questa importante valutazione sovranazionale, cosa possono fare i docenti delle scuole paritarie per salvaguardare il loro diritto? Devono assolutamente rendere “dormiente” la loro posizione di credito giuridico ed economico verso lo Stato. Il decreto di ricostruzione di carriera, invero, è atto amministrativo e contabile (riceve un visto con esito positivo – riscontro preventivo amministrativo contabile – da parte della Ragioneria territorialmente competente) che può essere contestato in ogni sua parte, laddove neghi dei diritti pregressi all’interessato. Nel caso di specie il pre-ruolo paritario.

I decreti di ricostruzione emessi oggi in favore dei docenti italiani negano, in condizione numerica pari a 0, il punteggio maturato. In pratica, è come se il docente, prima della definitiva immissione nei ruoli dello Stato a tempo indeterminato, non avesse lavorato! Questa negazione – immotivata, grave ed illegittima, evidenziata nelle pagine due e seguenti di ogni decreto, deve essere contestata immediatamente, poiché – altrimenti – il docente presterà consenso alla negazione del proprio diritto e lo perderà per sempre. Bene, ciò posto il lettore docente dovrà fare estrema attenzione a quanto contemplato e scritto nel decreto e, in particolare, nell’ultima pagina dello stesso. Cosa deve fare nella sostanza?

Prendete tra le mani il vostro decreto di ricostruzione, e soffermatevi sull’ultimo rigo dell’ultima pagina. Alla fine, vi è così scritto: “Avverso il presente decreto è possibile esperire impugnativa a norma dell’articolo 63 e seguenti del d.lvo 30.03.2001 n. 165 e ss”. Ciò vuol dire, in termini tecnici, che il decreto non è eterno e che lo stesso potrà prima essere contestato in via stragiudiziale con istanza di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90 e poi, eventualmente, confutato presso il Tribunale del Lavoro competente, essendo devolute al GO tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA.

Non solo. Se il docente non contesta il decreto, entro i termini di prescrizione, vedrà per sempre abbandonata la possibilità di poter recuperare, anche importanti somme di denaro, ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera, oltre gli elementi tecnici della posizione pensionistica, da non sottovalutare nel caso che qui ci occupa. Il riconoscimento muterebbe senz’altro la posizione stipendiale e pensionistica del docente interessato in melius, con recupero anche degli arretrati contrattuali.

Mantenere il diritto dormiente

L’obiettivo, ergo, è quello di mantenere il vostro diritto dormiente, al fine di farlo destare al momento opportuno, laddove, ad esempio, dovesse intervenire, con pronunzia favorevole, id est: la Corte di Giustizia. In quest’ultimo caso, un decreto prescritto non servirebbe più a nulla. Un decreto cui è stata interrotta la prescrizione, contrariamente, permetterebbe di recuperare le cifre ai fini giuridici, economici, della ricostruzione e pensionistici, anche tra vent’anni.

Siamo certi che da qui a qualche anno la situazione verrà ribaltata in favore dei docenti che hanno maturato il pre-ruolo in istituti paritari, con pronunzie che ripristineranno i diritti violati. Una volta intervenuta autorevole pronunzia sul punto tutti i docenti che avranno dialogato con l’USR, ATP, Ragioneria territoriale e centrale, oltre che con l’istituto scolastico che ha emesso il decreto, potranno riappropriarsi di quanto oggi negato. Il vostro diritto per i prossimi 20 anni deve essere tutelato – deve rimanere dormiente. L’importante è, dunque, non far prescrivere il diritto vantato! Come fare?

Attività dello studio Fasano

Il nostro studio legale che da anni affianca i docenti delle scuole paritarie nella tutela dei propri diritti, anche per il tramite del Comitato Nazionale dei docenti delle paritarie, ha messo a punto una iniziativa legale capace di salvaguardare da qui ai prossimi 20 anni le posizioni soggettive dei docenti interessati, dispensando il docente da tutti gli oneri amministrativi e legali, TUTELANDO LA POSIZIONE DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLO Stato, al fine di potersi riappropriare del diritto soggettivo negato. Nella specie, lo studio si impegnerà nel:

  • seguire la pratica di ricostruzione in ogni sua fase, dalla presentazione, alla conseguente istruzione e fino a quella del controllo definitivo una volta emesso il decreto (valutazione legale e contabile di correttezza del decreto).
  • procedere al controllo contabile circa la correttezza dei conteggi effettuati dalla PA;
  • scadenzare i termini di prescrizione quinquennale con relativi atti interruttivi da trasmettere ogni quinquennio alle Amministrazioni scolastiche interessate, compresa la ragioneria territoriale e generale.
  • interloquire a nome del docente con la scuola di titolarità per ogni problematica connessa alla ricostruzione di carriera.
  • Sollevare il docente da ogni incombenza afferente alla pratica di ricostruzione, anche dal punto di vista contabile.
  • Attribuire ed affiancare alla pratica del docente il proprio consulente del lavoro che si occuperà di valutare se il prospetto contabile elaborato dall’amministrazione sia corretto.
  • Recupero degli anni di pre-ruolo paritario o statale maturati (totali) dal docente ai fini giuridici ed economici, una volta intervenuta una nuova pronunzia favorevole sul punto.
  • Avvio eventuale azioni a tutela del recupero degli anni maturati e non riconosciuti.
  • Avvio conciliazioni e transazioni.
  • Assistenza fino alla chiusura del rapporto con pensionamento e liquidazione del TFS o TFR.

Cosa faremo? Tuteleremo il tuo diritto di credito nei confronti dello Stato fino al tuo pensionamento ed attiveremo la procedura legale di recupero dell’intero punteggio ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera (mobilità compresa)! Ciò sarà possibile:

  • Per tutti i docenti di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado).
  • Per tutti gli anni resi negli istituti paritari in qualità di docente: dall’anno 2000 (anno di entrata in vigore della legge n. 62/2000 che ha istituito la nozione di parità scolastica) fino all’ultimo anno che ha preceduto la definitiva immissione in ruolo.
  • Per tutti i docenti ha hanno completato le annualità scolastiche pre-ruolo pari a 180 giorni.

A cura dell’avvocato Angela Maria Fasano del Comitato Nazionale docenti delle Scuole paritarie.