Servizio prestato dopo un provvedimento giudiziario: cosa accade se la sentenza viene ribaltata? Un lettore ci pone la domanda che riassumiamo così: “Per effetto dell’ordinanza a me favorevole del Consiglio di Stato ho ottenuto la valutazione del servizio civile obbligatorio prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie del personale ATA. Nel caso in cui la sentenza definitiva fosse negativa, il punteggio maturato nel frattempo, mi verrebbe confermato perché regolarmente prestato sulla base di due disposizioni del C. di Stato o potrebbe essere annullato?” Risponde al quesito l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Servizio civile e posizione della giurisprudenza
La questione della valutazione del servizio prestato sulla base di provvedimenti giudiziari favorevoli poi riformati in senso sfavorevole al ricorrente, è stata per lungo tempo dibattuta. Ciò che senz’altro è fuori discussione è il riconoscimento economico del predetto servizio, in quanto ai sensi dell’art. 2126 c.c. il lavoro prestato (in modo lecito) va sempre retribuito. Invece, fortemente dibattuta è stata la valutabilità del servizio a fini giuridici, ossia ai fini della carriera e della maturazione del punteggio.
Peraltro, non poche erano state le sentenze negative emesse da vari Tribunali italiani che, proprio facendo leva sull’art. 2126 c.c., hanno escluso la valutabilità a fini giuridici del contratto, in quanto la norma in questione limita l’efficacia del contratto ai soli fini retributivi. La costante giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che il punteggio vada sempre riconosciuto quando l’aspirante dimostri che, anche senza usufruire della migliore collocazione derivante dal provvedimento giudiziale, avrebbe in ogni caso ottenuto la supplenza (di cui si chiede la valutazione a fini giuridici).
La nuova disciplina prevista per le GPS
L’O.M. n. 88 del 15 maggio 2024 che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS per il biennio scolastico 2024/26, al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, è intervenuta sulla questione con riferimento alla valutazione del servizio nelle GPS e alle GI docenti. Invero, l’art. 15, comma 7, dispone che:
“Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.”
La norma in questione, tuttavia, vale unicamente per le graduatorie docenti e non si estende automaticamente alle graduatorie del personale ATA. Non esiste, peraltro, una analoga norma nel D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, il riconoscimento del servizio prestato in ragione di provvedimenti giudiziari favorevoli, poi riformati, non è espressamente previsto per il personale ATA. In tal caso, laddove il punteggio non venisse riconosciuto, diventerebbe necessario agire giudizialmente per ottenerne la valutazione.