Le domande sulle GPS e il loro prossimo aggiornamento sono tantissime, soprattutto quelle legate a titoli e punteggi. Molte di queste le abbiamo tratte nel corso dei nostri incontri settimanali con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che tramite una rubrica domande e risposte sul nostro canale YouTube, chiarisce alcuni dei dubbi degli aspiranti che ci scrivono. In redazione giunge un quesito molto articolato, a cui l’avvocato risponde per iscritto.
Il quesito sulle GPS e il servizio prestato senza titolo
Sia la nota esplicativa 1290 del 2020 (al punto 2), citata nella OM 112/2022 sulla valutazione dei titoli di cui alla OM 60 2020, che la Faq del Miur n. 45 affermano rispettivamente: “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda (GPS)”. “Il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024″ -Attendiamo info per il 2024/2026. A quale casistica si rivolgono la nota e la faq? Le ragioni per cui quel docente avesse insegnato senza il titolo (cfu), contano/non contano? Esempi:
- 1) un/a docente dichiara il possesso dei titoli nelle Gps 2020-2022 e al rinnovo 2022-2024 (nel maggio 2022) (lo fa in buona fede nella certezza di averli, senza l’intenzione di dichiarare il falso, tant’è, nel 2020 consegue un master di 1500 ore pari a 60 Crediti Formativi Universitari nella convinzione di essere a posto e di integrare);
- qualche settimana dopo dal rinnovo delle Gps si accorge (a giugno 2022), dovendo partecipare ad un concorso, di non avere un esame/cfu utile all’insegnamento per la classe di concorso.
- si iscrive immediatamente ad un corso universitario e consegue l’esame mancante nei primi di luglio 2022.
- viene chiamato/a ad insegnare.
Alle prossime GPS 2024-2026 potrà dichiarare il titolo conseguito al fine di ottenere il riconoscimento del servizio svolto senza titolo-cfu? Sanare dunque la posizione grazie alle indicazioni della nota 1290/2020. In caso affermativo, dovrà dichiarare espressamente il nuovo cfu conseguito, oppure limitarsi genericamente a dichiarare il possesso dei titoli e presentarlo solo su eventuale richiesta da parte degli uffici?
- 2) nel caso di servizio prestato su una classe di concorso pur non avendo il titolo, ma nella consapevolezza del datore di lavoro della mancanza del titolo? Es. indisponibilità di personale titolato (Mad – S.T.E.M. ).
La valutazione del servizio senza titolo
La disciplina normativa relativa alla valutazione del servizio prestato senza il prescritto titolo di studio è contenuta nella Nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020, con oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”, dunque relativa alla valutazione del servizio nelle GPS, che a pag. 2 precisa che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”. Premesso che il principio espresso in detta nota potrà senz’altro essere considerato un principio di carattere generale non limitato al solo biennio 2020-22 di vigenza delle GPS, per servizio prestato senza titolo di studio deve intendersi:
- il servizio prestato con il titolo di accesso privo di taluni CFU o esami richiesti dalla normativa vigente;
- il servizio prestato in totale assenza del titolo di accesso (es., docente ITP, inserita in GPS per la scuola secondaria di secondo grado, che presta servizio tramite MAD, in scuola primaria senza avere la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/02).
Quando sarà valutabile il servizio prestato senza titolo?
Alla luce della sopra citata disposizione normativa il titolo sarà valutabile solo, se e quando l’aspirante avrà conseguito:
- tutti i CFU o gli esami previsti dalla normativa relativa alle classi di concorso;
- il titolo di accesso alla classe di concorso per cui ha prestato servizio senza titolo.
Ovviamente, se il servizio, già dichiarato in precedenza, non era stato valutato, una volta conseguito il titolo di studio dovrà essere nuovamente dichiarato.
La risposta al quesito
Fatte queste doverose premesse è possibile rispondere all’articolato quesito posto dal lettore affermando che per servizio senza titolo si intende qualsiasi situazione in cui il titolo posseduto non è utilizzabile quale titolo di accesso (o perché privo di taluni CFU o esami necessari, o perché del tutto inidoneo all’accesso ad una classe di concorso). Detto servizio potrà essere valutato solo dopo aver conseguito il titolo di accesso secondo la vigente normativa (DPR n. 19/2016, D.M. n. 259/2017, D.M. n. 255/2023) dichiarando (o ridichiarando) il servizio (ed il titolo conseguito).