Che l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sia una questione complessa è fuori di dubbio. In molte occasioni ci siamo soffermati sulle criticità che comporta il sostegno alle attività didattiche degli studenti certificati, che nella pratica quotidiana sono davvero tante e spesso difficili da fronteggiare. E tante sono le domande che gli stessi docenti si pongono. Ad esempio, è possibile applicare un orario ridotto all’alunno relativamente alle ore non coperte dall’insegnante assegnato o dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, se nominato? 

Aspetti da chiarire

Per prima cosa, dobbiamo specificare che questa circostanza si potrebbe prospettare solamente nel caso in cui l’alunno certificato presenti una disabilità molto grave, per cui è necessaria la figura di un adulto che lo affianchi. Purtroppo, però, situazioni del genere non sono rare nelle scuole. Cosa fare in questi casi? Esiste una normativa di riferimento? 

Occorre anche subito sottolineare che nessun alunno può essere costretto a fare orario ridotto, neppure nei casi in cui il sostegno non copre interamente l’orario scolastico. La riduzione della frequenza scolastica degli studenti certificati, infatti, è una misura straordinaria che comunque non può mai andare contro i due principi riconosciuti per tutti gli alunni: il diritto all’istruzione e l’osservanza dell’obbligo scolastico.

Riferimenti normativi e come procedere alla riduzione oraria per gli alunni con sostegno 

In merito, il DI 182/20, modificato nel 2023 con il DI 153, ha precisato che la riduzione d’orario è possibile solo se è la famiglia a richiederla e sulla base di motivazioni di ordine sanitario: la misura si applica pertanto nell’interesse dell’alunno, mai per carenza di risorse o difficoltà di gestione da parte della scuola.

“Le assenze continuative sono possibili «per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;» Art. 13 c. 2/b”. Come procedere nel caso in cui la famiglia presenti richiesta supportata da parere degli specialisti sanitari che hanno in cura il figlio? Il GLO resta sempre la sede in cui prendere tutte le decisioni, anche quelle relative alla riduzione dell’orario, misure che dovranno essere inserite nella sezione 9 del PEI.