Specializzazione sostegno conseguita all’estero, in data 15 gennaio 2025, il TAR Lazio (Sezione IV Bis), presieduto dalla Dott.ssa Biancofiore ed estensore il Dott. De Gennaro, ha emesso la sentenza N. 634/2025, accogliendo il ricorso contro il decreto del Ministero dell’Istruzione che negava il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso l’Università di Cantermir Turgu Mures (Romania). La decisione annulla il provvedimento ministeriale e dispone il riesame dell’istanza del ricorrente.
Sostegno estero, accolto ricorso contro il Decreto MIM che negava riconoscimento del titolo
La sentenza emessa dal TAR Lazio, sentenza che annulla il provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (disponendo il riesame dell’istanza del ricorrente) include diverse motivazioni. Il procedimento è stato patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza, Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.
Violazione della Direttiva Europea 2005/36/CE
La sentenza evidenzia la violazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, che regola il riconoscimento dei titoli professionali nell’Unione Europea. La normativa prevede la possibilità di applicare misure compensative (quali tirocini o esami integrativi) anche in presenza di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi esteri e italiani. Il Ministero, invece, ha escluso questa possibilità, ritenendo il titolo estero “inconciliabile” con quello italiano, senza proporre alcuna misura compensativa.
Mancanza di partecipazione al procedimento
Il Ministero non ha notificato al ricorrente un preavviso di diniego (art. 10-bis della L. 241/1990), violando il principio di contraddittorio. Questa omissione ha impedito al ricorrente di integrare la documentazione o di chiarire aspetti rilevanti del proprio percorso formativo. Inoltre, l’amministrazione non ha rispettato l’obbligo di acquisire autonomamente eventuali informazioni integrative, come previsto dal D.Lgs. 206/2007.
Erronea valutazione del titolo estero
La comparazione tra il titolo estero e quello italiano è stata ritenuta inadeguata. Il TAR ha rilevato che il Ministero ha valutato il percorso formativo estero in modo approssimativo e pregiudiziale, senza considerare correttamente le competenze professionali acquisite dal ricorrente. Il Collegio ha sottolineato che, in base al diritto europeo, non è necessaria l’identità tra i percorsi formativi, ma è sufficiente una mera equivalenza per riconoscere il titolo estero.
Richiamo a precedenti giurisprudenziali
La sentenza fa riferimento a pronunce precedenti, tra cui quella dell’Adunanza Plenaria (n. 22/2022), che ha chiarito che l’adeguamento dei percorsi formativi esteri può avvenire mediante misure compensative. Viene inoltre richiamata la sentenza n. 1178/2021, che aveva già sancito il riconoscimento del titolo romeno come valido in Italia.
Elementi critici del provvedimento ministeriale
Il Ministero ha sostenuto che il titolo estero non fosse abilitante e presentasse “carenze incolmabili” rispetto al percorso italiano, senza però fornire motivazioni adeguate o proporre soluzioni integrative. La comparazione tra i percorsi formativi italiano e romeno è stata giudicata carente e basata su argomentazioni generiche, ignorando la natura delle competenze acquisite dal ricorrente.
Non sono state considerate le caratteristiche del percorso formativo estero, che includeva studi specifici sui bisogni educativi speciali e attività di tirocinio, elementi essenziali per la figura dell’insegnante di sostegno.
Principi giuridici ribaditi dal TAR
Misure compensative obbligatorie: il rigetto del titolo estero senza considerare misure compensative è contrario al diritto europeo e al principio di proporzionalità. Anche in presenza di divergenze sostanziali, il Ministero è obbligato a predisporre soluzioni che permettano il riconoscimento del titolo.
Libera circolazione dei professionisti: la sentenza sottolinea che la prassi ministeriale rischia di creare barriere alla libera circolazione dei professionisti nell’UE, compromettendo l’efficacia delle direttive europee.