Una mamma ci pone un quesito legato al sostegno nella scuola. “Buonasera le scrivo questa email per avere delle risposte. Ho un bambino alla scuola dell’ infanzia art 3 com 3 certificato. Ad ottobre non si è tenuto il GLO e ancora ad oggi nulla, ma sono riuscita a farmi dare una copia del PEI. Il PEI è stato firmato dalla DA e dalle due maestre, ma com’è possibile se non c’è stato il GLO? È stato approvato senza il GLO? Tutto questo è lecito? Cosa posso fare? Risponde alla domanda l’Avvocato Elena Spina.
La normativa del GLO
Gent.ma, la normativa vigente si può individuare nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, per come modificati da una serie di interventi legislativi e ministeriali. [1] Sì, è possibile che esista un PEI mentre ancora un GLO non sia stato convocato, questo perché dipende dalla storia del piccolo studente e dal momento dell’anno in cui ci troviamo. Per affermare se questo sia legittimo o meno, occorrerebbe apprendere attraverso una apposita istanza di accesso se e quando il GLO sia stato regolarmente convocato, conoscere e acquisire copia del verbale della riunione con cui sono state approvate le proposte e del verbale di approvazione del PEI. Ma per offrirle una risposta più completa e comprensibile è necessario fare alcune premesse.
Anzitutto, è il Dirigente Scolastico, ad inizio dell’anno scolastico a costituire, ma anche semplicemente a rinnovare con proprio decreto il c.d. GLO, ossia il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017 ed è appunto, il gruppo di lavoro ad approvare il PEI entro il 31 ottobre (ricordiamo che il documento ha potenzialmente validità annuale). Attualmente, l’art. 7 del D. Lgs. 13/04/2017, n. 66 stabilisce cheil PEI: “(…) g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre; che “è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia”, fermo restando che lo stesso “è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”.
Occorre anche ricordare che il procedimento per l’assegnazione al minore delle ore di sostegno (sostanzialmente contenuto sia nella proposta del GLO, sia nel PEI sia nell’apposito Decreto del Dirigente Scolastico), è stato di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
La composizione del GLO
Quanto alla sua composizione una lettura attenta della normativa (ad esempio art. 3, commi 1-2 del Decreto Ministeriale n. 180/20 per come da ultimo modificato) può far individuare una distinzione tra “membri” e “partecipanti”, per cui si può ritenere che il Gruppo di Lavoro sia regolarmente “funzionante” con i membri, mentre i partecipanti potrebbero essere assenti: “Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. 2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare”.
Il PEI e la sua approvazione
Al di là della qualità di chi costituisce il gruppo di lavoro, il dirigente, ad ogni incontro del Gruppo, convoca tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi. Quanto alla attività del Gruppo di Lavoro bisogna dire che il Pei viene approvato a maggioranza, specificando che quando la situazione è stabile, l’alunno è ben conosciuto e i docenti confermati, non c’è neppur emotivo di aspettare la fine di ottobre e il PEI si certo potrebbe benissimo essere stato approvato prima del 31 ottobre. Questo può spiegare come mai nel suo caso il PEI risulti appunto già approvato, ossia potrebbe essere stato approvato in una riunione precedente rispetto all’ultimo ottobre.
Detto questo, occorre aggiungere che anche ove sia stato approvato un PEI, una regolare attività del Gruppo di Lavoro impone che si riunisca diverse volte nel corso dell’anno scolastico, anche se non è previsto un numero di incontri prestabilito. La materia riguarda, infatti, bambini e ragazzi in età evolutiva e dunque è fisiologico che ci sia la necessità di seguire i bisogni manifestati dall’alunno e che sia frequente l’esigenza di integrazioni, interventi etc. Dunque, tra il mese di novembre e il mese di aprile sarebbe utile prevedere delle date e senz’altro sia i membri sia i partecipanti del GLO possono avanzare una istanza motivata al Dirigente scolastico.
Importantissimo è anche l’ incontro finale, che si programma non oltre il 30 di giugno, che appunto è rivolto a fare il punto della situazione e anche programmare eventuali interventi per l’anno scolastico successivo. Questo appuntamento della riunione del Gruppo di Lavoro entro giugno è anche volta a predisporre il PEI provvisorio per gli studenti che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Anche questa potrebbe essere una ipotesi di PEI già si redatto, ma provvisorio.
Legittimità e consiglio finale
Per finire, sempre per valutare la legittimità di quanto nella scuola in questione si sia disposto, si richiama quanto rammenta la consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale “il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Campania sentenza n. 64/2024; T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127) e questo al di là di ogni esigenza organizzativa o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740).
Per finire, dunque il consiglio è di avanzare una apposita istanza di accesso per ottenere copia dei verbali delle riunioni del GLO- Gruppo di Lavoro, copia degli atti e documenti relativi alle convocazioni del GLO stesso, e ove non si abbia ovviamente anche del PEI, in maniera da ricostruire esattamente l’iter che ha portato alla approvazione del PEI e per valutare la legittimità dell’operato del Dirigente.
Avv. Spina
[1] dal DLgs 96 del 2019 D.m. 182/ 19 dicembre 2020, per come modificato dal Decreto interministeriale 153/2023, Decreto interministeriale del 14 settembre 2022, con il quale sono state adottate le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2017.