Insegnanti di sostegno
Insegnanti di sostegno

Dopo aver letto uno dei nostri articoli della rubrica L’Avvocato risponde in merito ai nuovi percorsi di specializzazione su sostegno INDIRE della legge 106 del 29 luglio 2024, una lettrice chiede: “Quali sono i requisiti di accesso a tali percorsi? Nello specifico, io ho un diploma liceo socio psico-pedagogico del 2003, quindi non abilitante. Ho lavorato presso un’istituzione scolastica statale per 4 anni negli ultimi 5 e sono attualmente iscritta al terzo anno di scienze della formazione primaria. Ho possibilità di accesso”? L’avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto alla domanda nel corso del Question and Answer andato in onda ieri su YouTube.

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE

La nostra ascoltatrice – esordisce l’Avvocato Altieri – fa riferimento ad una delle due tipologie di percorsi INDIRE che sono stati previsti dal D.L. 31 maggio 2024, n. 71, il cd. Decreto Scuola, convertito nella L. n. 106 del 29 luglio 2024. I percorsi previsti sono sostanzialmente due, uno riservato a chi ha il titolo conseguito all’estero, disciplinato dall’art. 7 del DL e l’altro riservato a chi ha un determinato periodo di servizio sul sostegno, disciplinato dall’art. 6 del DL.

Quanto al secondo, quello per cui ci è stata posta la domanda, l’art. 6 del DL dispone che per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’INDIRE.

I requisiti di accesso e le caratteristiche

A questi percorsi, secondo la norma possono partecipare coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Si può partecipare solo per il grado per cui si ha il servizio. È previsto il conseguimento di almeno trenta crediti formativi.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito che si sarebbe dovuto adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il 1° giugno 2024, sono definiti i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Il Ministero dell’istruzione e del merito individua per ciascun grado di istruzione, ogni anno, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l’accesso ai percorsi sarà selettivo. Queste sono le caratteristiche del percorso destinato a coloro che hanno servizio su sostegno.

La risposta al quesito

In analogia con quanto si verifica per l’accesso al TFA è necessario che il candidato abbia un titolo di studio che costituisca idoneo titolo di acceso all’insegnamento. Nel caso specifico la nostra ascoltatrice, ad oggi, non possiede un titolo di studio idoneo per l’accesso all’insegnamento, in quanto il diploma liceo socio psico pedagogico conseguito nel 2003 non è valido (sarebbe valso solo se conseguito entro l’a.s. 2001/02) e l’iscrizione al terzo anno di scienze della formazione primaria parimenti non è sufficiente a costituire idoneo titolo di accesso all’insegnamento. E’ possibile ascoltare la risposta dal video YouTube dal titolo: “Percorsi sostegno Indire: dai requisiti alla frequenza“.