Vorrei dei chiarimenti in merito ai percorsi Indire sul Sostegno. Così inizia la mail di un lettore, che continua: “Avendo conseguito il titolo estero Sostegno il 5 Giugno c.a. e presentato istanza di riconoscimento il 7 Giugno, posso partecipare al percorso di 30 CFU oppure avendo 4 anni di servizio sul sostegno posso partecipare al percorso per i triennalisti senza rinunciare all’istanza di riconoscimento presentata?” Grazie”. Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

I corsi Indire per chi ha servizio su sostegno

Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (c.d. Decreto Scuola), entrato in vigore il 1° giugno 2024 e convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2024, n. 106, ha previsto agli art. 6 e 7 importanti novità per i docenti di sostegno. L’art. 6 del predetto decreto istituisce i corsi INDIRE per i docenti con servizio su sostegno con tre anni di servizio su posto di sostegno. Nello specifico è previsto che:

  • in via straordinaria e transitoria, e fino al 31 dicembre 2025, in aggiunta ai percorsi TFA, la specializzazione sul sostegno può essere conseguita attraverso percorsi attivati dall’INDIRE;
  • possono partecipare a detti percorsi coloro che hanno svolto, in scuole statali e paritarie, almeno 3 anni di servizio su sostegno, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;
  • i percorsi sono a numero chiuso in quanto ogni anno il MIM individua il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, per cui i percorsi sono a numero chiuso.

I corsi Indire per chi ha il titolo conseguito all’estero

Il successivo art. 7, invece, istituisce i percorsi INDIRE per i docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero. Nello specifico è previsto che:

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  • potranno partecipare ai percorsi INDIRE solo coloro che alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2024, ossia al 1° giugno 2024, hanno pendente oltre il termine di legge il procedimento amministrativo di riconoscimento (quindi solo se sono decorsi i 120 gg dalla data di protocollazione della domanda di riconoscimento), oppure hanno pendente un contenzioso per mancata conclusione nei termini del procedimento di riconoscimento (dunque solo nel caso in cui si abbia pendente un ricorso avverso il silenzio inadempimento ovvero il conseguente procedimento di ottemperanza in caso di perdurante inerzia della Ministero);
  • all’atto dell’iscrizione al percorso indire l’interessato dovrà rinunciare alla domanda di equipollenza del titolo estero;
  • con la rinuncia alla domanda di equipollenza si rimane inseriti con riserva nelle GPS, nelle GaE e nelle GM e si mantengono eventuali contratti di supplenza stipulati con riserva, oppure eventuali contratti di ruolo;
  • con il superamento dei percorsi di formazione si consegue il titolo di specializzazione sul sostegno per il solo grado relativo al percorso di formazione scelto;
  • conseguita la specializzazione con i corsi INDIRE si consolida la posizione giuridica di chi è stato assunto a tempo determinato od indeterminato e, dunque, si scioglie la riserva.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si è sin qui detto, la nostra lettrice non potrà partecipare ai percorsi INDIRE previsti dall’art 7 del D.L. n. 71/2024, ossia quelli riservati a coloro che hanno conseguito il titolo sul sostegno all’estero, in quanto alla data del 1° giugno 2024 non aveva ancora presentato la domanda di riconoscimento.

Potrà invece iscriversi ai percorsi INDIRE di cui all’art. 6 del D.L. 71/2024, avendo 4 anni di servizio su posto di sostegno (sempre che li abbia maturati negli ultimi 5 anni).