Sarà capitato ai docenti di sostegno, e non solo, di sentir parlare di Progetto di vita, formalmente definito come Progetto individuale in riferimento agli alunni con disabilità. Sebbene non di strettissima competenza scolastica, le Linee guida del PEI hanno recepito le novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017, trovando un raccordo tra il Piano Educativo Individualizzato e il progetto in questione. A tal proposito, è lecito chiarire alcuni dubbi in merito. Chi redige il progetto? È obbligatorio produrlo?
Che cos’è il Progetto di vita?
Il riferimento normativo per quel che concerne il Progetto individuale è la legge n. 328 del 2000. L’art. 14 c. 2 prevede che tale documento contenga oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e l’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Dunque, il Progetto di vita non deve contenere solamente elementi di carattere sanitario, ma tutto ciò che possa consentire alla persona di realizzare le sue aspirazioni, superando le barriere.
Il Comune redige il Progetto, ma non è obbligatorio richiederlo
Per rispondere alle domande in premessa, viene in soccorso sempre l’art. del testo normativo citato (comma 1). Nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Dunque, sono i Comuni di competenza a dover redigere il progetto, che abbraccia anche il percorso scolastico. Attenzione, però, che tale richiesta deve pervenire dall’interessato (o dai genitori/tutori). Infatti, il Progetto di vita non è obbligatorio, ma si pone come strumento che favorisce il raggiungimento degli obiettivi della persona con disabilità.
Il raccordo con il PEI
Nelle ipotesi in cui il Progetto individuale sia già stato redatto, una sintesi di tale documento può essere riportata nel PEI. Si possono anche aggiungere, in accordo con la famiglia, degli elementi informativi sulle modalità di coordinamento e interazione tra i due documenti. Se invece non è stato redatto, ma la richiesta è in corso, allora è possibile riportare le indicazioni di massima del progetto nel Piano.