Sostegno
Sostegno

Diventare insegnante di sostegno: la possibilità di partecipare ai corsi Indire fa gola a molti, come dimostra il successo della petizione online. Molti aspirano a diventare insegnanti di sostegno. Naturalmente, non mancano le polemiche di chi ha conseguito (e pagato) un TFA italiano. Nel nostro webinar di questa settimana con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che potete visualizzare n fondo all’articolo, abbiamo risposto ad alcune domande poste dagli utenti e che riguardano l‘insegnamento su sostegno. Tra queste ce n’era anche una sulla possibilità di accedere alla graduatorie tramite corso estero, ma senza titolo di accesso.

Accesso alla graduatoria sostegno senza laurea

La lettrice scrive: “Vorrei porre una questione all’Avvocato Altieri riguardante i corsi esteri. Lavoro attualmente nelle scuole primarie tramite Mad, in quanto dopo il diploma in scienze sociali, ho conseguito una laurea triennale in scienze del servizio sociale. Entrambi titoli che non mi danno possibilità di accedere all’insegnamento. Mi era stato proposto da una agenzia, di frequentare il corso di tfa per il sostegno in Romania (qui è possibile essere ammessi con qualsiasi laurea triennale) e poi l’agenzia avrebbe gestito anche la richiesta per il riconoscimento del titolo qui in Italia. Mi chiedo, è corretto ciò che mi è stato detto dall’agenzia? Il corso tfa mi verrà effettivamente riconosciuto? E questo mi darà la possibilità dell’inserimento in graduatoria?”

L’avvocato risponde

No, assolutamente no. Ribadiscono che le regole sono le stesse che si applicano per il TFA italiano. In Italia per poter insegnare su posto di sostegno è necessario avere un titolo di studio, oltre alla specializzazione TFA (che sia conseguita in Italia o all’estero), idoneo secondo la normativa vigente.

E secondo la normativa vigente i titoli idonei per l’insegnamento nella scuola primaria sono la Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento), oppure il Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 titolo abilitante all’insegnamento). Non è contemplato il diploma in scienze sociali.

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Il riconoscimento dei titoli esteri non può essere un escamotage

È vero che, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Statonelle sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29/12/2022, il Ministero non può esimersi dal confrontare i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, tuttavia il titolo di studio conseguito in Italia deve essere un titolo idoneo a dare l’accesso al grado di scuola o alla classe di concorso per cui si è conseguito il titolo di sostegno estero.

Mi è capitato più volte di patrocinare ricorsi simili e il TAR ha stabilito che la disciplina sul riconoscimento dei titoli esteri non può essere un escamotage per aggirare la normativa italiana sui titoli di accesso all’insegnamento.