Un docente con titolo di sostegno conseguito all’estero, ha diritto a partecipare alle assunzioni in ruolo da GPS? Alla domanda, posta dai nostri utenti, ha risposto l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso di un nostro webinar su YouTube dedicato alle GPS sostegno. E la risposta, purtroppo, è no. La norma che estende le assunzioni in ruolo per i posti di sostegno ai docenti inseriti nella prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GPS, ossia l’art. 14 della L. n. 56 del 29.04.2024, richiama “la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44” richiama cioè la procedura assunzionale svoltasi lo scorso anno scolastico.
Titolo estero e assunzioni su sostegno fa I fascia GPS
Perché questo richiamo alla procedura dello scorso anno non permette ad un docente con titolo di sostegno estero di partecipare alle assunzioni in ruolo da GPS? Il citato art. 5 D.L. 44/2023, attuato dal D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 ha escluso espressamente dalle nomine in ruolo i soggetti con titolo estero ma in attesa di riconoscimento pur se utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno.
La norma prevede che, nel caso di riconoscimento dell’equipollenza, detti docenti vengano immessi in ruolo sui posti di sostegno nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno. Nelle more dell’emanazione del provvedimento di riconoscimento, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano con proprio decreto gli aventi titolo alle immissioni in ruolo all’esito del positivo scioglimento della riserva.
Inserimento a pettine in GPS
Dunque, ad oggi e salvo modifiche successive possiamo dire che i docenti con specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e in attesa di riconoscimento in Italia per aver presentato apposita domanda di equipollenza:
- verranno inseriti a pettine in GPS, con diritto al conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. e) dell’ultima bozza dell’O.M.,
- non potranno essere assunti in ruolo, neppure con riserva, ossia con clausola risolutiva espressa in caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento.