Sostegno
Sostegno

Uno dei temi piรน dibattuti in ambito scolastico รจ quello relativo alle sostituzioni orarie. E, nello specifico, quando queste interessano i docenti di sostegno. Molti lamentano, infatti, un utilizzo improprio di tali risorse. Va ricordato che le sostituzioni orarie non possono essere assegnate ai docenti di sostegno in qualsiasi circostanza. Anzi, vi sono delle precise prescrizioni da seguire. Facciamo ordine.

Il progetto di integrazione

La sostituzione oraria รจ unโ€™azione con cui un docente supplisce allโ€™assenza del docente titolare in una determinata classe. Questa puรฒ essere dovuta a molteplici cause quali malattia, ferie o permessi. Le sostituzioni sono fondamentali in quanto deve essere sempre garantita la copertura delle classi, soprattutto per motivi di vigilanza, oltre che didattici.

Come detto, vi sono diverse segnalazioni di docenti di sostegno utilizzati per le sostituzioni anche in circostanze in cui ciรฒ non dovrebbe assolutamente avvenire. Secondo la Circolare ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009, โ€œl’insegnante per le attivitร  di sostegno non puรฒ essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte lโ€™efficacia di detto progettoโ€. Ergo, appare evidente che, se il docente di sostegno รจ regolarmente in servizio in una classe, non puรฒ essere โ€œdirottatoโ€ in unโ€™altra per sostituire un collega assente. E questo vale anche nel caso in cui la classe di destinazione dovesse essere una delle sue. Il principio รจ che il docente di sostegno deve assicurare il supporto alla classe a cui รจ assegnato in orario.

Quali sono i casi in cui invece sono ammesse le sostituzioni orarie dei docenti di sostegno?

โ€œAppare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunitร  di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibiliโ€. Ciรฒ รจ quanto prescrive la Nota prot. n. 9839/2010. Dunque, si desume che la regola sia quella di non ricorrere alla sostituzione utilizzando i docenti di sostegno, a meno di casi eccezionali.

Ciรฒ significa che si puรฒ ricorrere ai docenti di sostegno quando, ad esempio, lโ€™alunno con disabilitร  sia assente da scuola. Ancora, รจ possibile sostituire nellโ€™ipotesi in cui non si possa procedere utilizzando ore a disposizione di altri docenti, personale in esubero o ore eccedenti, a meno che le esigenze dell’alunno siano tali da richiedere una copertura totale durante la propria permanenza in istituto, impedendo di fatto le possibilitร  di sostituzione. Inoltre, nei casi di assenza dellโ€™alunno con disabilitร  appartenente alla propria classe, il docente di sostegno puรฒ essere chiamato a sostituire un altro collega di sostegno contitolare su unโ€™altra classe.

Tutte queste cautele, oltre che per motivi contrattuali, sono previste anche per assicurare la tutela del diritto allo studio e lโ€™inclusione dellโ€™alunno con disabilitร  e, piรน in generale, di tutta la classe.