Uno dei temi più dibattuti in ambito scolastico è quello relativo alle sostituzioni orarie. E, nello specifico, quando queste interessano i docenti di sostegno. Molti lamentano, infatti, un utilizzo improprio di tali risorse. Va ricordato che le sostituzioni orarie non possono essere assegnate ai docenti di sostegno in qualsiasi circostanza. Anzi, vi sono delle precise prescrizioni da seguire. Facciamo ordine.
Il progetto di integrazione
La sostituzione oraria è un’azione con cui un docente supplisce all’assenza del docente titolare in una determinata classe. Questa può essere dovuta a molteplici cause quali malattia, ferie o permessi. Le sostituzioni sono fondamentali in quanto deve essere sempre garantita la copertura delle classi, soprattutto per motivi di vigilanza, oltre che didattici.
Come detto, vi sono diverse segnalazioni di docenti di sostegno utilizzati per le sostituzioni anche in circostanze in cui ciò non dovrebbe assolutamente avvenire. Secondo la Circolare ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009, “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Ergo, appare evidente che, se il docente di sostegno è regolarmente in servizio in una classe, non può essere “dirottato” in un’altra per sostituire un collega assente. E questo vale anche nel caso in cui la classe di destinazione dovesse essere una delle sue. Il principio è che il docente di sostegno deve assicurare il supporto alla classe a cui è assegnato in orario.
Quali sono i casi in cui invece sono ammesse le sostituzioni orarie dei docenti di sostegno?
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Ciò è quanto prescrive la Nota prot. n. 9839/2010. Dunque, si desume che la regola sia quella di non ricorrere alla sostituzione utilizzando i docenti di sostegno, a meno di casi eccezionali.
Ciò significa che si può ricorrere ai docenti di sostegno quando, ad esempio, l’alunno con disabilità sia assente da scuola. Ancora, è possibile sostituire nell’ipotesi in cui non si possa procedere utilizzando ore a disposizione di altri docenti, personale in esubero o ore eccedenti, a meno che le esigenze dell’alunno siano tali da richiedere una copertura totale durante la propria permanenza in istituto, impedendo di fatto le possibilità di sostituzione. Inoltre, nei casi di assenza dell’alunno con disabilità appartenente alla propria classe, il docente di sostegno può essere chiamato a sostituire un altro collega di sostegno contitolare su un’altra classe.
Tutte queste cautele, oltre che per motivi contrattuali, sono previste anche per assicurare la tutela del diritto allo studio e l’inclusione dell’alunno con disabilità e, più in generale, di tutta la classe.