Oggi, 16 marzo, si chiudono i termini di presentazione delle istanze di mobilità 2024 per i docenti di ruolo: entro il prossimo 31 marzo le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di eventuali docenti sovrannumerari. Questi, a loro volta, avranno tre possibilità: presentare domanda di trasferimento condizionata, inoltrare domanda di trasferimento volontaria o non presentare alcuna domanda di trasferimento. Vediamo insieme cosa succede in caso di domanda condizionata.
Cosa succede ai docenti sovrannumerari nel caso di domanda condizionata?
Se nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nella scuola di titolarità (ad esempio, a seguito del movimento ottenuto da altro personale della scuola) non si tiene conto della domanda condizionata e il docente prima sovrannumerario viene riassorbito nella scuola. In caso di individuazione di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
Il personale che presenta domanda condizionata può esprimere preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché tra le preferenze indichi il codice relativo al comune o distretto sub-comunale di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri distretti sub/comunali (sia di singola scuola che sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della stessa Provincia sono annullate.
Come vengono trattate le preferenze espresse
Le preferenze espresse nella domanda condizionata verranno trattate esattamente nell’ordine indicato dal docente sovrannumerario. Ne deriva che il personale che intende far prevalere il trasferimento per altra provincia rispetto alla domanda condizionata, deve indicare le preferenze relative a diversa provincia prima di qualunque preferenza relativa al comune di titolarità. In questo caso, il docente non sarà riassorbito nella scuola di titolarità qualora venga accolta la richiesta di sedi situate in diversa provincia. In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.