Sovrannumerari
Sovrannumerari

Tra qualche settimana si conosceranno gli esiti della mobilità per il prossimo anno scolastico 2024/25 per tutti i docenti che entro lo scorso 16 marzo hanno inoltrato domanda di trasferimento. A causa della contrazione dell’organico dell’autonomia, molti docenti che sono stati individuati sovrannumerari si sono ritrovati a presentare domanda (condizionata o meno) o subiranno il trasferimento d’ufficio. In quale ordine avverano tali movimenti rispetto ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra? Vediamolo insieme qui di seguito. 

Alcune precisazioni

Dopo la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto avvenuta entro lo scorso 31 marzo, ogni scuola ha individuato gli eventuali docenti sovrannumerari che dal prossimo anno scolastico, a causa del dimensionamento scolastico e della contrazione dell’organico dell’autonomia, dovranno acquisire una nuova sede di titolarità. Tali docenti aspettano, al pari dei colleghi che volontariamente hanno partecipato alla mobilità 2024/25, di sapere in quale scuola prenderanno servizio da settembre in poi. 

Gli insegnanti in questione parteciperanno ai movimenti seguendo le stesse modalità e con il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda, in base a quanto stabilito dall’Allegato 1 al CCNI 2022/25. Per quanto riguarda il trasferimento d’ufficio, questo avverrà tenendo conto del punteggio indicato dalla graduatoria interna di istituto di cui il docente in oggetto fa parte. 

Ordine dei movimenti per i docenti sovrannumerari

Nell’Allegato A si precisa che i trasferimenti dei docenti soprannumerari avvengono nell’ambito della prima fase e, solo nei casi in cui è necessario, della seconda fase. Più precisamente: 

  • Nella prima fase (comunale), il perdente posto partecipa ai movimenti in base alle preferenze espresse, ma senza esercitare alcun diritto di precedenza nei confronti dei colleghi non sovrannumerari. La lettera E contrassegna tali movimenti che avvengono comunque dopo quelli per i docenti che hanno diritto alle precedenze. 
  • Se il docente perdente posto non sarà soddisfatto nelle preferenze espresse o se sarà trasferito d’ufficio, prenderà parte al penultimo movimento della prima fase. 
  • Qualora il docente non abbia ottenuto la titolarità in una nuova scuola, si passa alla seconda fase, quella provinciale: l’insegnante, pertanto, sarà trasferito d’ufficio partecipando al primo movimento della suddetta fase.