In merito alla delicata questione riguardante la specializzazione su sostegno conseguita all’estero, acquista particolare rilevanza la recentissima sentenza emessa dalla Sezione IV Bis del Tribunale Amministrativo del Lazio che ha confermato la rilevanza assoluta del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, in conformità con quanto dichiarato dalla Direttiva 2005/36/CE.
Specializzazione sostegno conseguita all’estero, il TAR del Lazio impone al Ministero di riesaminare un’istanza di riconoscimento
Lo Studio Legale Esposito-Santonicola che ha patrocinato il ricorso presentato da un’insegnante di sostegno per una specializzazione conseguita in Romania ha esposto i particolari della vicenda. Il ricorso è stato presentato contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito che aveva provveduto a rigettare l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale presentata dalla docente in questione.
Il Ministero, nell’occasione, aveva contestato la mancanza dell’attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno oltre al fatto che il riconoscimento dei titoli di specializzazione esteri non rientrasse nelle competenze del Ministero dell’Istruzione.
Il TAR del Lazio ha convenuto che l’Adeverinta, rilasciata dal Ministero rumeno, è un’attestazione di qualifica ai sensi dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE e che il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli formativi conseguiti in Romania, “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite”.
Analizzando il percorso formativo per l’insegnamento sul sostegno, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ritiene, inoltre, che l’insegnate, dopo aver ottenuto l’abilitazione in Romania, ha acquisito tutte le competenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie, in linea con le esigenze sia rumene che italiane, richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno.
La sentenza ha imposto al Ministero di riesaminare l’istanza di riconoscimento della parte ricorrente alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: “Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.