Tar del Lazio
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Specializzazione sostegno conseguita in Romania, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza N. 7789 emessa il 19 aprile 2024, la prima in Italia nel suo genere, ha provveduto ad annullare il decreto di rigetto su istanza di riconoscimento del titolo e l’esclusione dal concorso ordinario 2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito per non aver provveduto a comparare, in concreto, il percorso romeno con quello italiano, in violazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Specializzazione sostegno conseguita in Romania, nuova sentenza TAR Lazio del 19 aprile condanna il Ministero dell’Istruzione

Il TAR Lazio (sezione IV Bis) ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avvocato Maurizio Danza, provvedendo ad annullare sia il decreto di rigetto intervenuto sull’istanza di riconoscimento della specializzazione su sostegno, che l’esclusione dal concorso a cui aveva partecipato la ricorrente proprio per le classi del sostegno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha motivato tale sentenza sottolineando come il provvedimento impugnato sia palesemente contrastante con la disciplina Europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Ministero, dunque, dovrà valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Il provvedimento impugnato, con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, deve ritenersi illegittimo in quanto non sono stati analizzati in maniera comparativa i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti. Non è stato valutato, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se la docente interessata, mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta, abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.