Spezzone orario al 30 giugno 2024, si tratta di una tipologia di contratto sino al termine delle attività didattiche. La sua particolarità è rappresentata dal fatto che tale supplenza si sviluppi su un orario ridotto. Gli aspiranti docenti possono richiedere uno spezzone minimo di sette ore. Di particolare interesse la procedura riguardante il diritto al completamento orario.
Spezzone e diritto al completamento: Nota N. 11569 dell’Ufficio Scolastico di Cosenza
La Nota N. 11569, pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Cosenza, ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda il diritto al completamento orario per gli spezzoni: ‘L’art. 12, c. 12, O.M. 112/22 – si legge nella Nota – dispone che “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria”.
Ne consegue che l’aspirante che in turno di nomina precedente ha ottenuto incarico su spezzone ha diritto al completamento se e solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Lo spezzone è stato attribuito per mancanza di posti interi e non per soddisfacimento delle preferenze espresse in domanda;
- Eventuali spezzoni che si rendono disponibili nei successivi turni di nomina sono compatibili con quanto indicato dall’aspirante nella propria domanda in riferimento alle classi di concorso ed alle sedi per il completamento. A titolo esemplificativo, il candidato che specifica completamento di spezzone su stessa cdc e/o stesso comune, non potrà ottenere individuazione su spezzoni presenti su cdc diversa da quella della prima assegnazione (neppure se abilitato e in posizione utile nella relativa graduatoria) o su comune differente.
- Il completamento è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, il docente che abbia ottenuto spezzone di 10 ore su cdc della scuola secondaria di secondo grado non potrà essere individuato su altro spezzone superiore alle 8 ore’.