In questi giorni alcuni uffici scolastici regionali hanno avviato le procedure per il conferimento delle supplenze da GAE e da GPS. Uno dei temi più discussi è quello legato agli spezzoni orari. E vi sono ancora numerosi dubbi sulle possibilità di completamento. In molti si domandano infatti se, una volta ricevuto l’incarico mediante spezzone, sarà possibile completare il proprio orario. In particolare, se ciò potrà avvenire, oltre che da GPS, anche mediante graduatorie di istituto e con il nuovo strumento dell’interpello. Le ultime due casistiche sono diverse: vediamo le differenze.
Graduatorie di istituto: ammesso il completamento dello spezzone
A livello normativo, per il conferimento delle supplenze per il prossimo biennio 2024-26, il riferimento è l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024. Quello che comunemente è definito “spezzone” non è altro che una cattedra ad orario non intero. Pertanto, prendendo come riferimento la scuola secondaria di I e II grado, un candidato può ottenere da GAE o GPS un incarico su spezzone con un minimo di 7 ore e un massimo di 17 ore. Lo spezzone ha sempre come termine del contratto il 30 giugno. Ai fini del raggiungimento delle canoniche 18 ore, il primo completamento possibile è quello derivante dalle medesime GPS.
In caso di impossibilità, vi sono altri modi per completare. Ad esempio, se nella scuola in cui si è stati nominati da spezzone vi è una disponibilità pari o inferiore a 6 ore, questa deve essere prioritariamente proposta ai docenti a tempo determinato in possesso di abilitazione o specializzazione ai fini del completamento. Dunque, una prima fattispecie può essere questa appena esposta.
Un’ulteriore possibilità è quella di cui si parlava in premessa: completamento da graduatorie di istituto. Essa è possibile, come previsto dall’art. 12 della citata ordinanza, a patto che lo spezzone sia conferito nelle scuole della stessa provincia in cui si è ottenuta la prima nomina. Si avranno pertanto dei rapporti di lavoro contemporanei. Il comma 13 del medesimo articolo pone un unico limite: l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento orario. Dunque, è evidente che solo in presenza di questa condizione sarà possibile completare il proprio orario di servizio. Per la scuola secondaria, è possibile completare anche su diverso grado.
E con l’interpello? L’ordinanza esclude questa tipologia di completamento
L’interpello ha sostituito da quest’anno scolastico le MAD (messa a disposizione). Con questo assetto, saranno le scuole a fornire gli estremi delle loro necessità, con l’ufficio scolastico territoriale di competenza che renderà nota tale richiesta sul proprio sito. Seguendo il dettato dell’OM 88/2024, appare impossibile ipotizzare un completamento di uno spezzone ottenuto da GAE o da GPS.
Infatti, l’articolo 13 comma 23 recita: “Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato”. Dunque, stando alla lettera di tale passaggio, per chi riceverà uno spezzone non sarà possibile completare tramite interpello.