Permessi retribuiti docenti e ATA: come si applicano in circostanze particolari? Ad esempio, quanti giorni spettano a chi lavora con spezzone orario? Una lettrice ci chiede: “Sono una Docente Ata precaria con contratto di 18 ore al 30 giugno, volevo cortesemente sapere se i 3 giorni di permesso retribuito devono essere considerati in proporzione alle 18 ore o fruibili in toto.” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
I 3 giorni di permesso retribuito e i dubbi interpretativi
L’avvocato risponde: Dobbiamo necessariamente premettere che l’estensione dell’istituto contrattuale dei 3 gg di permesso retribuito previsti in via generale per il personale di ruolo dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, ai supplenti annuali o al 30 giugno è assolutamente recente, in quanto prevista dall’art. 35, comma 12, del CCNL 2019-21 sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, per cui si attendono chiarimenti dell’ARAN sulle modalità applicative dell’istituto al personale precario con spezzone orario.
La disciplina prevista per il lavoratore part time
Si ritiene, tuttavia, che in linea generale possano applicarsi i criteri previsti per la fruizione dei permessi retribuiti per i docenti in part time. Bisogna subito precisare che la questione si pone esclusivamente per il lavoratore a tempo parziale verticale il quale svolge servizio ad orario parziale su determinati giorni a settimana, mentre nulla cambia per il personale in regime di part time orizzontale, rispetto a chi è in regime di full time, atteso che tale personale svolge servizio su tutti i giorni della settimana.
Nel caso di rapporto di lavoro verticale, per i permessi retribuitidi cui all’art. 15 del CCNL, mancando disposizioni specifiche nel CCNL Scuola, si fa riferimento all’orientamento reso dall’ARAN l’8 luglio 2004 su istituti analoghi del CCNL Ministeri. In detto parere l’ARAN precisa che in caso di part time verticale i permessi vanno riproporzionati in ragione delle giornate di lavoro svolte.
I criteri di calcolo
Per cui, si potranno utilizzare i seguenti criteri di calcolo:
- il dipendente a tempo pieno (e il lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale) normalmente matura 0,25 giorni al mese (3/12);
- il dipendente a tempo parziale di tipo verticale con articolazione della prestazione su 3 giorni settimanali maturerà, in presenza di un orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, la metà di 0,25 e cioè 0,125 giorni mensili, per 12 mesi di servizio 1,5 giorni di permesso (0,125×12);
- nel caso di una settimana lavorativa articolata su 5 giorni, vi sarà la concentrazione della prestazione del lavoratore a tempo parziale in 3 giorni (i 3/5 di 0,25 e cioè 0,15X12= 1,8 giorni, 2 per arrotondamento).
Se la lettrice, precaria su spezzone orario, svolge la propria prestazione lavorativa in tutti i giorni lavorativi della settimana, avrà diritto ad usufruire integralmente dei 3 giorni di permesso retribuito previsti dal CCNL, mentre se presta servizio solo su alcuni giorni alla settimana dovrà riproporzionare i permessi in ragione del numero di giornate effettivamente lavorate.