Spezzoni supplenze
Spezzoni supplenze

Come ormai noto, l’interpello è lo strumento introdotto dal MIM in sostituzione delle MAD. Per le supplenze brevi e temporanee, infatti, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, è possibile ricorrere a tale modalità di reclutamento. Oltre alle cattedre intere, è possibile che siano residuati anche degli spezzoni orari da coprire. In caso di accettazione, è fatto salvo il completamento. Più di qualcuno si chiede se, non essendo incarichi conferiti da GPS o graduatorie di istituto, sia possibile completare con un altro spezzone sempre da interpello, ma proveniente da altra provincia.

Il completamento degli spezzoni da interpello è possibile solo nella stessa provincia

La risposta al quesito è negativa. Il riferimento normativo in materia è l’OM n. 88/2024. All’art. 13, comma 20, è previsto espressamente che “l’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.

Dunque, essendo trattati alla stregua delle graduatorie di istituto, anche per gli interpelli è previsto il limite territoriale. Le GI prevengono questo problema in quanto già in partenza non è possibile scegliere due province all’atto della domanda da presentare per l’inserimento. L’interpello, invece, essendo destinato a coloro che non hanno ricevuto proposte di incarico a tempo determinato e avendo carattere di avviso pubblico, possono presentare qualche criticità in più. Nel momento in cui, però, si accetta lo spezzone proposto, viene meno la possibilità di completare su altra provincia.

Limiti anche su sedi e comuni

L’art. 13 c. 21 aggiunge anche che “per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri”. Dunque, attenzione anche al limite su sedi e comuni.