Una delle convinzioni, erronee, più diffuse all’interno della scuola è quella legata alle attività funzionali all’insegnamento. Molti ritengono infatti che, per i docenti in regime di part-time o per chi è titolare di spezzoni orari, spetti una riduzione del carico di ore previsto dalle suddette attività. Per intenderci, le famose 40+40 ore da svolgersi obbligatoriamente nel corso dell’anno scolastico. Nulla di tutto ciò: anche per chi svolge un orario settimanale di lezione inferiore a quello massimo, è previsto l’obbligo di partecipazione senza particolari “sconti”.
Attività funzionali all’insegnamento: cosa sono?
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Come sancito dall’art. 44 del CCNL 2019-21, oltre alla preparazione delle lezioni, alla correzione degli elaborati e agli incontri con le famiglie, sono previste ulteriori attività. Queste si distinguono in:
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, fino a un massimo di 40 ore annue;
- partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, fino a un massimo di 40 ore annue;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Chi ha meno ore assegnate potrebbe essere indotto a ritenere che il carico di ore possa proporzionalmente essere ridotto. In realtà, non emerge nessuna previsione normativa a sostegno di questa tesi. Ciò in quanto le attività funzionali, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, riguardano la funzione del docente. E ciò a prescindere dalla tipologia di contratto o dal monte ore. Ad ogni modo, la riduzione è implicita, in quanto è probabile che chi abbia meno ore di lezione abbia anche meno classi in cui essere impiegato e dunque essere tenuto a partecipare a meno consigli. Discorso analogo, al contrario, per chi svolge ore eccedenti. Anche superando l’orario tipico del proprio grado di istruzione, le ore legate alle attività funzionali rimangono inalterate. Per essere chiari: se in una scuola secondaria di II grado svolgo 24 ore settimanali, rispetto alle tradizionali 18, non dovrò partecipare a più di 40 ore proporzionalmente. Rimangono tali, per le medesime motivazioni di cui sopra.
Spezzoni e completamento: in quel caso come funziona?
Le attività funzionali previste sono 40+40. Da questo assunto non si scappa. Pertanto, per chi dovesse avere spezzoni, anche da graduatoria di istituto o da interpello, e dovesse completare con un altro istituto, anche le ore dovranno essere coordinate. È evidente che il carico non può essere raddoppiato ma deve essere ripartito sui due istituti. Pertanto, sarà necessario stilare un calendario in modo tale da non superare il tetto massimo e garantire una partecipazione equilibrata agli impegni delle due scuole. E questo vale anche per quei docenti che hanno molte classi (il CCNL parla di più di sei classi), per cui bisognerà tenere conto dei relativi oneri di servizio.