Le istituzioni scolastiche sono deputate a gestire autonomamente gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Questi, come intuibile, sono dei frammenti orari che non riescono ad essere inseriti in una cattedra definita e non possono essere attribuiti tramite GPS. A tal proposito, un nostro lettore chiede chiarimenti relativi all’assegnazione di tali spezzoni. Ecco il quesito. “Buonasera, chiedo se è possibile sapere qual è la procedura corretta rispetto all’attribuzione dello spezzone di 6 ore. Nel caso ci sia la richiesta di più di un docente interno all’istituto, specializzato, come deve procedere il Dirigente? È obbligato a tenere in considerazione la graduatoria interna dell’istituto?”.
L’ordine da seguire nell’attribuzione degli spezzoni previsto dall’OM n. 88/2024
L’attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a sei ore segue un preciso ordine. Ciò è previsto dall’art. 2 c. 4 dell’OM n. 88/2024, in coerenza con l’art. 22 c. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. “Il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”.
Graduatoria interna: non c’è un obbligo esplicito
Dunque, come è possibile dedurre dalla lettura del testo dell’ordinanza, il requisito fondamentale per l’assegnazione è l’abilitazione o la specializzazione. Se non ci sono supplenti a cui spetta il diritto di completare, si passerà ai docenti di ruolo in possesso del titolo richiesto. E veniamo adesso al quesito del lettore. Come è possibile notare dal testo, non viene specificato in quale modo il Dirigente Scolastico possa agire per distribuire gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Dunque, non esiste un obbligo esplicito nell’adottare la graduatoria interna come strumento per l’assegnazione dell’incarico. L’unico vincolo è legato all’ordine da seguire, che prevede la precedenza per i docenti a tempo determinato che hanno diritto al completamento. Nell’ambito dei docenti di ruolo, invece, non è sancita alcuna precisa gerarchia. Neanche per coloro che sono già titolari nella classe di concorso interessata è previsto in automatico una sorta di “preferenza”.
Per evitare un’eccessiva discrezionalità del Ds nella decisione, sarebbe opportuno fissare dei criteri a monte presso le singole istituzioni scolastiche. L’ideale sarebbe effettuare delle apposite previsioni all’interno del regolamento interno della scuola, in nome della trasparenza. Va comunque precisato che, a livello oggettivo, la graduatoria interna appare come lo strumento più idoneo a garantire equità. Seppur non previsto d’imperio, dunque, è molto frequente che le scuole adottino tale sistema per l’attribuzione delle ore eccedenti.