Personale ATA, importante vittoria quella ottenuta lo scorso 31 maggio dallo Studio Legale dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, su una questione particolarmente dibattuta, ossia quella relativa alla valutazione nella ricostruzione di carriera dell’assistente amministrativo del servizio di ruolo svolto nel profilo inferiore di collaboratore scolastico.
Passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo: sentenza Tribunale di Cassino
La vicenda
La questione è nota e attiene al corretto computo, ai fini della ricostruzione di carriera, dell’anzianità maturata dal personale ATA assunto come collaboratore scolastico poi transitato nel ruolo di assistente amministrativo. In tali casi può trovare applicazione:
- la temporizzazione, che consente di adeguare (almeno in parte) il nuovo stipendio per tener conto dello stipendio percepito nel precedente ruolo, ma determina un abbattimento dell’anzianità pregressa, oppure
- la ricostruzione di carriera, con la quale il servizio preruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente, per poi essere riallineato dopo un certo numero di anni, che per il personale ATA è pari a 20.
Tali istituti sono alternativi e non complementari e il dipendente ha diritto di optare per la soluzione più favorevole.
La sentenza
La ricorrente, ritenendo che entrambi gli istituti fossero a lei sfavorevoli, in quanto in entrambi i casi l’anzianità pregressa era valutata solo parzialmente, con il patrocinio dell’Avvocato Altieri ha adito il Tribunale di Cassino chiedendo il riconoscimento integrale e senza alcuna decurtazione di tutto il periodo di servizio svolto nel ruolo inferiore.
Il Tribunale laziale, dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario e nazionale vigente, con una sentenza particolarmente innovativa (una delle poche in Italia), ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla valutazione per intero e senza alcuna decurtazione dei servizi prestati nel ruolo di collaboratore scolastico e conseguentemente ha condannato il Ministero ad effettuare un nuovo inquadramento retributivo e al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti al nuovo inquadramento.