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La carriera degli insegnanti che hanno prestato servizio nel 2013 è stata influenzata negativamente dal congelamento delle progressioni salariali, imposto dalle normative volte al contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, un recente verdetto della Corte d’Appello di Firenze potrebbe aprire a nuove interpretazioni. Il 30 gennaio 2024 ha emesso la sentenza n. 66, capovolgendo una precedente decisione del Tribunale di Lucca del 2022, che aveva negato il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell’aumento stipendiale a una docente. Una insegnante si è battuta per il riconoscimento dell’anno di lavoro 2013 ai fini della carriera e delle progressioni salariali. E ha vinto.

Recupero anno 2013: è possibile?

La questione ha radici nel blocco delle progressioni economiche determinato da disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica, specificatamente tramite l’applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 122/2013, che ha dato attuazione al D.L. 78/2010, escludendo di fatto il 2013 dalla valutazione della carriera. Di fronte a un’inquadramento stipendiale inferiore e alle perdite conseguenti in termini economici e giuridici, la docente si rivolse al Tribunale di Lucca per chiedere il riconoscimento dell’anno 2013, insieme alla rettifica del proprio status contributivo e assicurativo, e il pagamento delle differenze salariali dovute. Il Tribunale di Lucca respinse il ricorso, interpretando la normativa del blocco in modo estensivo, con effetti che annullavano completamente il riconoscimento del servizio svolto nel 2013.

Contrariamente a questa interpretazione, la Corte d’Appello di Firenze, con la sua sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, ha ribaltato la precedente decisione, sostenendo che il blocco delle progressioni economiche deve essere inteso in termini di effetti temporanei, escludendo la possibilità che tale blocco comporti una negazione dei benefici legali derivanti dal servizio prestato. In altre parole, la Corte ha ritenuto che il servizio dell’anno 2013 debba essere incluso nel conteggio degli anni di carriera ai fini delle progressioni salariali, in linea con le sentenze della Corte Costituzionale che prevedono una lettura limitata del blocco, circoscritta al solo divieto di aumenti salariali per i periodi interessati.

L’interpretazione sul blocco dell’anno 2013

Questa interpretazione previene che la limitazione economica temporanea si traduca in un danno permanente e strutturale alla carriera dei docenti, in netto contrasto con i principi costituzionali. Di conseguenza, la Corte ha accolto la richiesta della docente di una ricostruzione della carriera che includa anche l’anno 2013, ordinando al Ministero il pagamento delle differenze retributive risultanti da un’inquadramento corretto, soggette a ulteriore verifica in un processo separato.

Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni su migliaia di altre situazioni simili, ponendo le basi per una rivisitazione delle posizioni di numerosi insegnanti che hanno subito riduzioni analoghe. Lo studio legale Esposito e Santonicola aveva già risposto in merito del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo, incluso l’anno 2013 nella nostra rubrica l’Avvocato risponde.