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Il conguaglio fiscale e contributivo è un adempimento che incide sulle buste paghe dei lavoratori. Si tratta di un riepilogo e ricalcolo delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, necessario per garantire la corretta applicazione delle normative fiscali e previdenziali. Il conguaglio fiscale e contributivo è il momento dell’allineamento tra quanto versato durante l’anno e quanto effettivamente dovuto. In questo articolo approfondiremo entrambi gli aspetti e vedremo la differenza fra i due e come cambiano lo stipendio di febbraio 2025.

Conguaglio fiscale: come funziona e cosa prevede

Il conguaglio fiscale è regolato dall’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono obbligati a eseguire questa operazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di riferimento. Durante questa operazione vengono ricalcolate le imposte dovute sulla base del reddito complessivo percepito dal lavoratore nell’anno precedente. Dopo aver determinato il reddito imponibile, vengono sottratti gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali) e applicate le aliquote Irpef per fasce di reddito. Una volta calcolata l’imposta netta, si confronta l’Irpef dovuta con le ritenute operate mese per mese. Questo confronto può generare:

  • Un credito fiscale, accreditato.
  • Un debito fiscale, che verrà trattenuto.

Le detrazioni fiscali, come quelle per il reddito di lavoro dipendente o per i familiari a carico, influiscono sul calcolo finale. In alcuni casi, il conguaglio può includere anche rateizzazioni per debiti alti.

Conguaglio contributivo: calcolo e trattenute

Il conguaglio contributivo riguarda le ritenute previdenziali e assistenziali. Si applica in particolare ai dipendenti pubblici, la cui pensione è calcolata sul 118% dello stipendio e delle voci retributive fisse e continuative. Ogni mese, sul 100% dello stipendio, vengono trattenuti i contributi per il fondo pensione e il fondo credito. Tuttavia, la differenza tra il 100% e il 118% viene regolata in sede di conguaglio:

  • Il contributo aggiuntivo dell’8,80% sul 18% (fondo pensione).
  • Il contributo dello 0,35% (fondo credito) viene trattenuto in un’unica soluzione a febbraio.

In caso di compensi accessori (come RPD e CIA) inferiori al 18% dello stipendio, il conguaglio consente di evitare perdite contributive uscendo dalla base imponibile. Al contrario, se i compensi superano tale soglia, entrano a pieno titolo nella base imponibile pensionistica. I codici sono:

  • Codice ritenuta 390 – “Applicazione L.335/95” da febbraio a maggio dell’anno successivo a quello di riferimento del conguaglio;
  • Codice ritenuta 394 – “conguaglio fondo credito” interamente effettuata sulla mensilità di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Personale a tempo determinato

Per il personale a tempo determinato, come i supplenti brevi del Ministero della Pubblica Istruzione, il calcolo è semplificato: la ritenuta previdenziale si applica mensilmente sul 118% dello stipendio. In questi casi, il conguaglio è generalmente pari a zero o può risultare a credito.