Con sentenza resa il 4 ottobre scorso, il Tribunale di Milano ha fissato un principio fondamentale in tema di corretto inquadramento retributivo dei docenti immessi in ruolo giuridicamente dal 1° settembre 2010 ed economicamente dal 1° settembre 2011. La vicenda trae origine dal diniego opposto dal MIM all’applicazione del gradone 0-2 e 3-8 nella ricostruzione di carriera di un docente, motivato dal fatto che l’anno 2010, in quanto coperto da sola retroattività giuridica, non valeva quale anno di ruolo, e che, in ogni caso, il SIDI non consentiva il riconoscimento dei gradoni 0-2 e 3-8.

Il CCNL 2011

L’avvocato Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, che ha patrocinato la causa, ha contestato l’assunto del Ministero sostenendo preliminarmente che la retrodatazione giuridica consente di considerare come periodo di ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, gli anni coperti da nomina giuridica e che conseguentemente al ricorrente dovesse essere applicata la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, del CCNL integrativo del 04/08/2011,a mente del quale:

  • 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni.
  • 3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

Tale disposizione, infatti, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, come il ricorrente, erano già in ruolo alla data dell’01/9/2010 e che avevano quindi maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente C.C.N.L.. Peraltro, l’Avv. Altieri rilevava come la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2924 del 07/02/2020, ha riconosciuto il diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, CCNL del Comparto Scuola del 04.08.2011 anche nei confronti del personale immesso alla data del 01/09/2011, ma con almeno un anno di precariato effettivo svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011. Sicché a maggior ragione l’applicabilità della clausola di salvaguardia deve essere riconosciuta nei confronti del personale già in ruolo al 1° settembre 2010, sia pure con solo nomina giuridica.

Decisione del Tribunale

Né è di ostacolo a tale interpretazione l’asserita incapacità del SIDI al riconoscimento del gradone stipendiale 0-2 e 3-8, sia perché il SIDI non è fonte del diritto, sia perché sul SIDI si può operare manualmente. Accogliendo integralmente il ricorso, il Tribunale meneghino ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera che riconosca il gradone 3-8 e il diritto ad ottenere tutti gli arretrati stipendiali a decorrere dal 2010.