Giunge un nuovo quesito sulla retribuzione del docente di sostegno, che abbiamo nuovamente portato all’attenzione dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri. “Buongiorno, volevo avere un’informazione in merito a livello contrattuale. Ho contratto fino al 30 giugno come docente specializzato nel sostegno al secondo grado. Ho avuto accesso al Tfa sostegno con diploma Itp nonostante avessi una laurea magistrale poiché non avevo tutti i crediti sufficienti per accedere alla classe di concorso, che sto provvedendo a recuperare. Il contratto firmato prevede la qualifica di docente laureato secondo grado (KT08). L inquadramento è corretto? Ho letto su diversi forum che i docenti specializzati nel sostegno che hanno utilizzato il diploma con titolo di accesso hanno uno stipendio più basso perché l’inquadramento è da docenti diplomati.”

Retribuzione del docente di sostegno e titoli di accesso

Sulla retribuzione del docente di sostegno diplomato ci siamo già soffermati in un’altra occasione e abbiamo avuto modo di chiarire che il docente di sostegno ITP riceve il trattamento retributivo spettante in base al titolo di studio utilizzato per l’accesso al corso di sostegno, sicché il docente ITP che insegna su posto di sostegno (ADSS) otterrà la retribuzione prevista dal CCNL per i docenti diplomati di scuola secondaria di secondo grado, mentre il docente di sostegno che possiede un titolo di accesso all’insegnamento costituito dalla laurea, verrà retribuito come docente laureato.

La legittimità di tale trattamento differenziato è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 novembre 2021, n. 33237, nella quale è stato affermato che, poiché non è ipotizzabile il conseguimento di una specializzazione al sostegno avulso dalla abilitazione della quale costituisce solo un possibile sviluppo ulteriore, anche ai fini dell’inquadramento retributivo l’attività di sostegno non può essere scissa da quella della classe di concorso di abilitazione di riferimento.

Come leggere il cedolino

Come abbiamo ampiamente illustrato in un recente webinar, le tipologie di inquadramento sono diverse a seconda della tipologia di docente, e sono:

  • DOC. SC. ELEM./MATER. (docente scuola elementare e materna)
  • DIPL. SECON. SUP. EQ. (docente diplomato istituti sec. II grado)
  • DOC. SC. MEDIA E EQ. (docente scuola media)
  • DOC. SC. MEDIA SUP. (docente laureato istituti sec. II grado)
  • INS.REL.SC.ELEM.EQ. (insegnante religione scuola elementare)
  • INS.RELIG.SCUOLA MEDIA (insegnante religione scuola media)
  • INS.REL.SEC.SUPER.N (insegnante religione scuola superiore)

Quanto ai codici della qualifica, anche questi variano in base alla tipologia di docente, e sono:

Per il personale di ruolo:

  1. KA05 per docente scuola materna ed elementare;
  2. KA06 per docente diplomato istituti di II grado;
  3. KA07 per docente scuola media;
  4. KA08 per docente laureato istituti sec. II grado;
  5. KRR5 per insegnante religione scuola elementare;
  6. KRR7 per insegnante religione scuola media;
  7. KRR8 per insegnante religione secondaria superiore.

Per i supplenti annuali:

  1. KS05 per docente scuola materna ed elementare;
  2. KS06 per docente diplomato istituti di II grado;
  3. KS07 per docente scuola media;
  4. KS08 per docente laureato istituti sec. II grado;

Per i supplenti temporanei:

  • KT05 per docente scuola materna ed elementare;
  • KT06 per docente diplomato istituti di II grado;
  • KT07 per docente scuola media;
  • KT08 per docente laureato istituti sec. II grado;

Per i docenti di religione:

  • KR05 per insegnante religione scuola elementare;
  • KR07 per insegnante religione scuola media;
  • KR08 per insegnante religione secondaria superiore.

Il cedolino del docente di sostegno

Tanto premesso, il cedolino del docente di sostegno di scuola secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso sia costituito dal diploma (e non dalla laurea), dovrà riportare:

  • quale inquadramento: DIPL. SECON. SUP. EQ.;
  • quale codice qualifica: KA06 (se di ruolo), KS06 (se supplente annuale), KT06 (se supplente temporaneo).

Dunque, il cedolino della lettrice, docente di sostegno di scuola secondaria di secondo grado con supplenza breve, il cui titolo di accesso al TFA è il diploma ITP, riportando il codice qualifica KT06 (che viene attribuito al docente di sostegno il cui titolo di accesso è la laurea), è sbagliato, sicché la lettrice, con molta probabilità, sta percependo una retribuzione superiore rispetto a quella dovuta.

Le conseguenze

La conseguenza di siffatta applicazione è l’applicazione dell’art. 2033 c.c. per cui il docente che abbia percepito uno stipendio superiore al dovuto deve restituire il relativo importo. Tale soluzione ha trovato l’avallo anche della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 8 del 27.01.2023 ha ribadito l’obbligo del lavoratore che percepisca somme non dovute di restituzione delle stesse, a nulla rilevando la buona fede del lavoratore stesso. Vale la pena precisare, però, che nel caso di specie si applica la prescrizione decennale, per cui laddove la richiesta di restituzione da parte del MEF intervenga dopo 10 anni dalla percezione delle somme non dovute, nulla deve essere restituito.