Differenza di stipendio tra docente su sostegno diplomato e docente laureato. Un lettore ci scrive: “Salve, dopo aver letto un vostro articolo riguardante l’adeguamento stipendiale dei docenti abilitati sul sostegno e la differenza retributiva tra laureati e diplomati, vorrei chiedere un suggerimento in merito a una casistica. Nel corso dell’anno scolastico/accademico corrente, il sottoscritto, docente ITP nella scuola secondaria di secondo grado, conseguirà una laurea magistrale(mese di aprile 2024) presso l’Università di Torino (laurea che dà accesso alle cdc AB24/25 e AD24/25) e contestualmente il TFA Sostegno per il Secondo Grado. Premettendo che al prossimo aggiornamento delle GPS inserirò come titoli sia la laurea magistrale sia il titolo di specializzazione sul sostegno, quale sarà l’adeguamento retributivo? Dato che il titolo di accesso dichiarato per il TFA è stato il diploma, continuerò ad essere retribuito come “docente diplomato”? Al contrario, avendo conseguito la laurea magistrale in lingue, l’inquadramento stipendiale verrà rimodulato come “docente laureato”?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Titoli di accesso al TFA sostegno scuola secondaria
Com’è noto, l’attuale disciplina dei titoli di accesso ai percorsi di Specializzazione sul Sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2019 n. 249 va rinvenuta nel D.M. 8 febbraio 2910 n. 92, che all’art. 3, comma 1, così dispone: “1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
- b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione”.
Dunque, schematizzando, con particolare riferimento alla scuola secondaria, titolo di accesso al TFA sostegno è
- – il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso; oppure,
- – il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (ai sensi del D.P.R. n. 19/2016 e DM n.259/2017) + 24 CFU/CFA di cui al D.M. n. 616/2017 conseguiti entro il 31.10.2022;
- – relativamente agli insegnanti tecnico-pratico (lTP) restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma valido per l’accesso alla classe di concorso ai sensi del D.P.R. 19/2016 come modificato dal DM259/2017.
Il trattamento retributivo nel CCNL
Il CCNL 2019-21, sottoscritto definitivamente dalle parti sociali il 18 gennaio 20224, così come i precedenti CCNL, nelle tabelle economiche allegate, differenzia il trattamento retributivo dei docenti diplomati nella scuola secondaria di secondo grado da quello dei docenti laureati del medesimo grado, attribuendo ai primi uno stipendio inferiore rispetto ai secondi, così come si evince dallo stralcio delle tabelle che di seguito si riporta:
Ebbene, il docente di sostegno riceve il trattamento retributivo spettante in base al titolo di accesso alla classe di concorso che gli ha consentito la partecipazione al TFA sostegno, sicché il docente ITP che insegna su posto di sostegno (ADSS) otterrà la retribuzione prevista dal CCNL per i docenti diplomati di scuola secondaria di secondo grado, mentre il docente di sostegno che possiede un titolo di accesso all’insegnamento costituito dalla laurea, verrà retribuito come docente laureato.
La risposta al lettore
Alla luce di quanto si è sin qui illustrato, il lettore tutte le volte in cui dovesse ricevere un incarico da GPS su posto di sostegno, avendo ottenuto l’accesso al TFA con il diploma ITP, verrà retribuito come docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado e non potrà “rimodulare” il trattamento retributivo ottenendo lo stipendio del docente laureato, pur avendo conseguito, medio tempore, la laurea per l’accesso alle CdC AB24, AB25, AD24, AD25.