aspettativa non retribuita
aspettativa non retribuita

Aspettativa non retribuita per un supplente: a quali condizioni? Una lettrice scrive e chiede: Sto attualmente svolgendo il servizio civile universale nel Lazio e ho accettato una nomina per una supplenza fino al termine delle attività didattiche da GPS in Lombardia. Tuttavia, sono attualmente in aspettativa non retribuita per studio fino a dicembre per la frequenza del percorso da 60 CFU nella mia regione. Vorrei sapere se, in virtù del mio impegno come volontaria nel servizio civile, posso richiedere un’aspettativa non retribuita per servizio civile. Inoltre, vorrei sapere se, usufruendo della normativa sul “servizio civile in costanza di nomina” (art. 5, comma 6 dell’ordinanza ministeriale 112/2022), posso ottenere il riconoscimento del punteggio anche nel caso in cui io sia titolare di un contratto presso una scuola, ma abbia dovuto “congelarlo” per svolgere il servizio civile durante tale periodo.

Supplenza e aspettativa non retribuita

Risponde alla domanda l’Avvocato Aldo Esposito, che scrive: Gentile lettrice, lei sta svolgendo il servizio civile universale nel Lazio.
Ha accettato una nomina per una supplenza fino al termine delle attività didattiche da GPS in Lombardia. Attualmente è in aspettativa non retribuita per studio fino a dicembre per la frequenza del percorso da 60 CFU nella sua regione. C’è possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita per servizio civile?

Secondo il D.lgs 5 aprile 2002 n. 77, i dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile possono essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. Tuttavia, questa disposizione si applica principalmente ai dipendenti già in servizio che decidono di svolgere il servizio civile, non viceversa. Nel suo caso, essendo già impegnata nel servizio civile e avendo accettato successivamente una supplenza, la situazione è diversa.

Riconoscimento del punteggio in “costanza di nomina”

Vediamo, invece, il riconoscimento del punteggio per il servizio civile in “costanza di nomina”. L’articolo 15, comma 6, dell’O.M. 112/2022 prevede che il servizio civile sia interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. Per “costanza di nomina” si intende la contemporaneità tra il contratto con la scuola e lo svolgimento del servizio civile.

Nel suo caso, avendo accettato la supplenza dopo aver iniziato il servizio civile, non si configura tecnicamente una situazione di “costanza di nomina”.

  • Potrebbe valutare la possibilità di interrompere il servizio civile per assumere la supplenza, se questo fosse più vantaggioso per la sua carriera.
  • In alternativa, potrebbe mantenere l’aspettativa non retribuita per studio e completare il servizio civile, rinunciando temporaneamente alla supplenza.