Una delle grandi novità di questo avvio di anno scolastico riguarda le immissioni in ruolo. Infatti, a seguito dell’introduzione del concorso PNRR, queste sono possibili fino al 31 dicembre 2024. Ciò a patto che le relative graduatorie di merito siano pubblicate dalle competenti commissioni entro il 10 dicembre. Per ovvie ragioni, sui posti disponibili le scuole si sono prodigate nell’assegnare le cattedre mediante supplenze. Le convocazioni, avvenute tramite graduatorie di istituto, hanno previsto la clausola contrattuale “fino ad avente titolo”. In tal modo, alla determinazione del vincitore della procedura concorsuale, il docente supplente termina il suo incarico. Che cosa può fare una volta che ciò è avvenuto? Quali possibilità ha per continuare a lavorare nel corso dell’anno scolastico?
Supplente vincitore di concorso PNRR: resta sullo stesso posto
Una delle situazioni più discusse è quella in cui lo stesso supplente risulti vincitore del concorso. In questo caso, il DL 71/2024 prevede che i docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. In altre parole, non c’è scelta. Gli uffici scolastici regionali competenti attribuiscono automaticamente questi posti, bypassando la scelta della provincia e assegnando direttamente la sede. Una situazione mai chiarita e che lascia molte perplessità, tanto per chi è stato confermato, tanto per chi risulta vincitore del concorso, che magari si ritrova con un punteggio più alto e avrebbe desiderato proprio quella sede. Non potendola ottenere a causa delle tempistiche concorsuali.
Posti da GPS e da graduatorie di istituto
Di norma, chi rinuncia ad un incarico assegnato da GPS non può più conseguire supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, da qualsiasi fonte provenga, graduatorie di istituto comprese. L’art. 14 c. 3 dell’OM n. 88/2024 stabilisce però che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.
Dunque, se il docente supplente sul posto PNRR durante questi mesi avesse rinunciato ad un conferimento da GPS, le sanzioni non rileverebbero. E potrebbe dunque accettare qualsiasi convocazione proveniente da graduatorie di istituto, sia essa breve o al 30 giugno o al 31 agosto. Non potrebbe, invece, ricevere un nuovo incarico da GPS sulla stessa classe di concorso, risultando comunque rinunciatario. E sappiamo bene che l’algoritmo non torna indietro. Inoltre, potrebbe accettare anche una nuova supplenza “fino ad avente titolo”. Di contro, se durante questi mesi non dovesse mai aver ricevuto proposte da GPS, potrebbe sperare nello scorrimento delle relative graduatorie e ottenere un incarico tramite tale canale.
Niente interpello per chi ha avuto incarico da graduatorie di istituto?
Purtroppo, se per le GPS e per le graduatorie di istituto vi sono tante finestre aperte, niente da fare per l’interpello. Come previsto dall’art. 13 c. 23, non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Pertanto, essendo che il supplente “fino ad avente titolo” ha sicuramente già ricevuto una proposta di contratto a tempo determinato, è da escludere la possibilità di un contratto da interpello. Sarebbe però auspicabile un chiarimento ministeriale, in quanto è vero che trattasi di contratto a tempo determinato, ma con la previsione di una clausola risolutiva. Ad oggi, però, per il supplente che ha terminato l’incarico su posto PNRR non è possibile accettare incarichi da interpello.