Il CCNL Scuola 2019-21, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, prevede un’apposita disciplina per quanto riguarda i permessi che il personale scolastico può richiedere, a seconda che docenti e ATA siano assunti a tempo determinato (al 31 agosto o 30 giugno) o con supplenza breve. Vediamo nello specifico cosa sapere.
Permessi retribuiti e non: cosa dice la normativa
L’art 35 del CCNL Scuola 2019-21 ha introdotto novità per quanto riguarda i permessi richiedibili da parte dei precari. In merito alle assenze per motivi familiari e personali occorre distinguere tra personale a tempo determinato e supplenti brevi:
- i precari con contratto al 31 agosto o al 30 giugno (inclusi gli insegnanti di Religione Cattolica) godono di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, documentati da autocertificazione;
- i supplenti brevi godono di un massimo di 6 giorni di permessi non retribuiti ad anno scolastico, documentati da autocertificazione.
Con riferimento alle assenze per malattia, anche in questo caso, occorre distinguere tra personale assunto con contratto determinato e supplenti brevi:
- il personale con contratto a tempo determinato assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di malattia, al 50% nel secondo e terzo mese, senza assegni per il restante periodo ma con conservazione del posto;
- i supplenti brevi nei casi di assenza per malattia godono, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
Tutto il personale scolastico, assunto sia a tempo determinato sia con supplenza breve ha diritto ex art 15 comma 3 del CCNL Scuola 2006/09 (ancora in vigore) anche a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto (per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado) e, entro i limiti di durata del rapporto, 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio.
Infine con riguardo ai permessi relativi al diritto allo studio, pari a 150 ore, possono essere goduti da tutto il personale, anche supplente, in maniera proporzionale alla durata dell’incarico. Va ricordato che il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale.