Le buste paga dei supplenti brevi mostrano una mancanza mensile compresa tra gli 80 e i 300 euro, come conferma la Corte di Cassazione, che ha reso pubblica un’Ordinanza ribadendo le linee guida europee e dando piena ragione all’Anief. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, l’Ordinanza recentemente resa pubblica conferma il diritto dei supplenti brevi a percepire un’indennità aggiuntiva, che varia da 80 a 300 euro al mese, a seconda del livello di anzianità, sia per i docenti che per il personale ATA. Questo diritto è stato sancito in base alle normative europee, come la direttiva 1999/70/CE, e viene ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato il principio di non discriminazione tra diverse tipologie di supplenze.

Stipendi supplenti brevi e indennità Rpd e Cia

Pacifico sottolinea che il salario accessorio, RPD per i docenti e CIA per il Personale ATA) rappresenta una parte integrante dello stipendio e che, secondo la Corte di Cassazione, spetta anche ai supplenti brevi e saltuari. Invita pertanto ogni supplente, attuale o passato, a interrompere i termini di prescrizione inviando una diffida e a presentare ricorso in tribunale il prima possibile per ottenere il rimborso degli importi negati.

Gli importi, in termini di arretrati, possono superare i 3.000 euro annui e, nei cinque anni precedenti, arrivare a superare i 15.000 euro. Pacifico sottolinea l’importanza di agire in conformità con le direttive europee. Lo stesso principio vale per la Carta del Docente.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione

E’ importante sottolineare che la normativa europea tutela i diritti dei lavoratori temporanei, compresi i supplenti brevi, garantendo loro pari trattamento e non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Oltre alle ordinanze della Corte di Cassazione, ci sono anche altre sentenze giuridiche a livello nazionale che confermano i diritti dei supplenti brevi.

Le conclusioni dell’Ordinanza

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti Nicola Zampieri e Walter Miceli antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

La Presidente