Supplenze
Supplenze

La novità di quest’anno scolastico ha riguardato le immissioni in ruolo. Quest’ultime, infatti, sono possibili fino al 31 dicembre per i vincitori del primo concorso PNRR. Ciò a patto che la relativa graduatoria di merito sia pubblicata entro il 10/12. Non sarà così per tutte le cattedre accantonate. A circa 15 giorni dal gong, infatti, per diverse classi di concorso le procedure non si concluderanno nei tempi previsti. Per i posti accantonati, le istituzioni scolastiche hanno provveduto ad assumere docenti supplenti tramite graduatorie di istituto. I contratti stipulati, però, hanno previsto la clausola risolutiva “fino ad avente titolo”, proprio per consentire ai vincitori del concorso PNRR di immettersi e, contemporaneamente, assicurare agli studenti un insegnante durante questo periodo. Ma cosa accadrà a quei supplenti che sono sui posti PNRR, ma che non saranno oggetto di immissione in ruolo visto il ritardo nella pubblicazione delle relative GM?

Supplenze PNRR: nomina fino ad avente diritto

La Nota ministeriale prot. n. 135779 del 4 settembre 2024 ha illustrato la situazione in questione. In primis, i posti vacanti destinati all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi in parola devono essere resi indisponibili per le nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciò significa che tali posti non possono essere assegnati tramite GPS. Infatti, come scritto successivamente nel documento i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del periodo precedente sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

I supplenti restano in cattedra: fino a quando?

Stabilito ciò, resta il quesito iniziale: ma se le graduatorie di merito non vengono pubblicate, che fine fa quel posto? È la stessa Nota a chiarire. I Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche. Dunque, il contratto, in partenza, è un accordo con termine fissato al 30 giugno 2025. Tale stipula, però, è caratterizzata dall’applicazione D.L. 71/2024. In tal modo, si assicura la fine del vincolo contrattuale al 31 dicembre, nel caso in cui dovesse arrivare il vincitore del concorso PNRR. Se ciò non dovesse avvenire, come nelle ipotesi di mancata pubblicazione delle GM entro il 10 dicembre, la situazione cambia. Il supplente resterebbe al proprio posto, mantenendo la cattedra fino al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche.