Per non incorrere in eventuali sanzioni è bene conoscere la normativa di riferimento quando si tratta di accettare una supplenza lasciandone una in corso. Una delle questioni che desta da sempre dubbi è, in particolare, il rapporto tra nomina da Gps e da graduatoria d’istituto. Quando è possibile lasciare un incarico di supplenza da una graduatoria a favore di un’altra senza conseguenze? E dove sta l’obbligo o la facoltà di agire in un determinato modo? Facciamo chiarezza.
Supplenze da graduatorie d’istituto e da Gps
Il riferimento normativo lo troviamo all’art 14 dell’O.M 88/2024. Mentre una supplenza da Gps non può mai essere lasciata a favore di una dalle graduatorie d’istituto, perchè altrimenti ci si ritroverebbe in un caso di abbandono di servizio, con ciò che ne consegue, è invece possibile il contrario. Quindi laddove un aspirante avesse già in essere una supplenza dalle graduatorie d’istituto e arrivasse una nomina da Gps (cosa possibile soprattutto a seguito dei ritardi degli uffici scolastici di alcune province) è libero di lasciare l’incarico da GI per accettare quello da Gps. Stessa cosa vale quindi a fronte delle supplenze ‘fino ad avente diritto’ conferite dalle graduatorie d’istituto.
Resta da chiarire se la nomina da Gps vada accettata obbligatoriamente o se invece l’aspirante sia libero di scegliere. E in questo caso ci dobbiamo rifare al comma 3 dell’art 14 della citata ordinanza ministeriale, il quale afferma: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’art 2 comma 5 lett a) e b) (quindi da Gps). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.” Quindi non esiste alcun obbligo.