Supplenze docenti
Supplenze docenti

La scelta delle 150 preferenze consente l’attribuzione delle nomine a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno da Gae e Gps. Quando l’algoritmo inizierà a lavorare per l’attribuzione delle supplenze incrocerà le preferenze con le disponibilità di posto, tenendo conto della posizione ricoperta da ciascun aspirante. Nel momento in cui assegnerà la nomina è prevista l’accettazione tacita della stessa. Cosa significa? Vediamo di seguito le sanzioni in caso di rinuncia, abbandono di servizio oltre che mancata indicazione delle 150 preferenze.

Supplenze: conseguenze in caso di rinuncia e abbandono

Il riferimento lo troviamo all’art 14 dell’O.M 88/2024, dove viene specificato che la rinuncia alla supplenza o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;

Per quanto riguarda invece l’abbandono la sanzione prevista è più pesante. In questo caso è infatti prevista la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, da GAE e GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi per tutto il prossimo biennio).

Mancata indicazione delle 150 preferenze

Un’altra situazione da tenere presente è quella della mancata presentazione della domanda dedicata alle 150 preferenze. In questo caso per tutto l’a.s 2024/25 non sarà possibile conseguire supplenze dalle Gae e dalle GPS. Si potranno ottenere incarichi solo dalle graduatorie d’istituto o eventualmente tramite interpello.

L’aspirante che invece non esprima nella domanda alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’anno scolastico di riferimento, non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie (specifica GaE/GPS) per cui sia risultato in turno di nomina.