Supplenze docenti per l’anno scolastico 2024/25, gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore non saranno conferiti tramite la procedura informatizzata predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (il cosiddetto algoritmo) ma saranno assegnati dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche dove si avranno queste disponibilità.
Spezzoni supplenze docenti 2024/25, la procedura di conferimento degli incarichi
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore potranno essere inseriti nella domanda delle 150 preferenze. Il comma 4 dell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale N. 88 indica quanto segue: ‘Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto’.
Assegnazione degli spezzone orario pari o inferiori a 6 ore
Pertanto, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il Dirigente Scolastico, previa consenso degli interessati e sino ad un limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, provvede all’assegnazione delle ore al personale, in possesso della relativa abilitazione e/o specializzazione, partendo dai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per quel determinato insegnamento; successivamente, saranno interessati i docenti di ruolo della medesima scuola, in possesso del titolo di abilitazione per quel determinato insegnamento, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento; infine, verranno considerati i docenti con contratto a tempo determinato, in servizio nella medesima scuola e in possesso del titolo di abilitazione per lo specifico insegnamento, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.
Qualora il Dirigente Scolastico non riuscisse a procedere all’attribuzione di uno spezzone orario secondo la sopra citata procedura, verranno utilizzate le graduatorie di istituto. In buona sostanza, l’Ordinanza Ministeriale N. 88 non ha introdotto alcuna novità rispetto alla precedente O.M. N. 112/2022.