Giunti ormai quasi all’avvio del nuovo anno scolastico lo sguardo è proiettato alla speranza di conseguire supplenze. I canali attraverso cui conseguire incarichi sono diversi: dalle Gae (laddove esistano ancora), dalle Gps e dalle graduatorie d’istituto. E da ultimo, esaurite anche le graduatorie d’istituto viciniori, si passa all’interpello. La Mad, stando alla normativa, sembrerebbe essere soppiantata, sebbene alcune scuole abbiano aperto i termini per l’invio delle Messe a Disposizione, temendo forse di ritrovarsi senza docenti anche a seguito di interpello. Restano ancora però dubbi riguardo quest’ultimo canale. Un quesito ricorrente, ad esempio, riguarda la possibilità di lasciare una supplenza da Gps per una da interpello: esiste questa possibilità? Facciamo chiarezza.
Supplenze e interpello: cosa sapere per non incorrere in pesanti sanzioni
Partiamo dal presupposto che mentre negli ultimi 2 anni era stato posto il veto ai docenti iscritti nelle Gps di presentare Mad, l’interpello è invece aperto anche a questi insegnanti, indifferentemente per posto comune o di sostegno. Esistono però delle regole a cui attenersi. Il riferimento lo troviamo all’art 13 dell’O.M 88/2024, dove la procedura è regolata al comma 23. Qui si legge espressamente nell’ultimo periodo che “non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato“. Questo significa che non è consentito lasciare una nomina da Gae nè da Gps per ‘prendere’ una supplenza da interpello.
Lasciare la nomina da Gps equivale ad abbandono di servizio con le conseguenze previste dall’art 14 della predetta ordinanza: l’aspirante non potrà più ottenere supplenze nè da Gps nè da graduatorie d’istituto al 31 agosto o al 30 giugno per tutta la durata di vigenza delle graduatorie (quindi per tutto il prossimo biennio).