Supplenze
Supplenze

Supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, l’Ordinanza N. 88 del Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce le indicazioni riguardanti la procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato. 

Attribuzione supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, la procedura: indicazioni Ordinanza N. 88

La procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza, come avviene ormai da qualche anno a questa parte, sarà informatizzata. Avranno titolo a partecipare al conferimento degli incarichi solamente gli aspiranti collocati utilmente nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e, in subordine, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) che presenteranno l’apposita domanda finalizzata al conferimento degli incarichi.

La domanda per gli incarichi di supplenza

Attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti potranno indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, specifica l’Ordinanza N. 88, il sistema informatico è programmato in modo tale che si tenga conto dei posti disponibili che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione della domanda, da parte dell’aspirante, costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato, da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo. Limitatamente alle preferenze non espresse, costituisce rinuncia la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. 

Mancata espressione di alcune sedi nella domanda per le supplenze

L’aspetto assume particolare importanza in merito al funzionamento dell’algoritmo ministeriale, funzionamento che ha sollevato un’ondata di polemiche negli anni scorsi. Il Ministero, infatti, anche nell’Ordinanza N. 88 conferma che, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non dovesse essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne conseguirà la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. 

Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle domande presentate, assegneranno gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa.