Supplenze
Supplenze

Permessi e ferie personale supplente, recentemente l’ARAN ha fornito alcuni chiarimenti sui giorni di ferie usufruibili dai docenti che sottoscrivono un contratto a tempo determinato, fino al 30 giugno o al 31 agosto: questi possono fruire di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, seguendo le stesse regole previste per i colleghi a tempo indeterminato.

Risposta ARAN sui giorni di permesso e ferie per il personale supplente

Il CCNL 2019/2021 estende al personale docente, educativo e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche il diritto a tre giorni di permessi retribuiti per motivi familiari o personali, documentabili anche con autocertificazione. Per i supplenti brevi, invece, sono previsti al massimo sei giorni di permessi non retribuiti.

Per quanto riguarda le ferie, la legge n. 228/2012 consente al personale docente a tempo indeterminato di usufruire di sei giorni durante l’anno scolastico, purché sia garantita la sostituzione senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. Questa normativa prevale sulle precedenti disposizioni contrattuali e, secondo l’ARAN, si applica anche al personale a tempo determinato. In particolare, ai docenti con contratto al 31 agosto è riconosciuta la possibilità di utilizzare tutte le sei giornate durante l’anno scolastico, mentre per quelli con contratto al 30 giugno il numero di giorni è proporzionale al periodo lavorato, fino a un massimo di sei. L’estensione di questi diritti rappresenta un passo importante verso l’equiparazione dei docenti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, pur nel rispetto delle specificità contrattuali e normative.